Corte costituzionale

Sentenza n. 273/1988

Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:273

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, n. 1, delibera legislativa Regione Lombardia del 24 febbraio 1983
  • art.unico, n. 3, delibera legislativa Regione Lombardia del 24 febbraio 1982
  • art.unico, n. 4, delibera legislativa Regione Lombardia del 24 febbraio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 10541

La disposizione di legge regionale, che ammette all'ufficio di direzione dell'unita` sanitaria locale unicamente il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo, non viola l'art. 117 Cost., ne` contrasta con gli artt. 8 d.P.R. n. 761 del 1979 e 15 della legge n. 833 del 1978, poiche` dalla correlazione di dette norme non e` dato desumere un principio di necessaria partecipazione all'ufficio di direzione di tutti i preposti ai vari servizi, che costituisce solo ulteriore specificazione di quello della distinta articolazione, per esigenze funzionali, dell'ufficio in questione e della necessaria partecipazione in esso del responsabile sanitario e di quello amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa del Consiglio Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 1 - riproduce l'art. 9 della legge n. 39/1980, in riferimento all'art. 117 Cost.).

Massima n. 10542

La disposizione legislativa regionale secondo cui l'incarico di coordinatore - nell'ufficio di direzione di Unita` sanitaria locale - puo` essere conferito, in via di comando, a dipendente di Unita` sanitaria diversa, non collide con l'art. 117 Cost., in quanto il richiamato d.P.R. n. 761 del 1979 non impone la dipendenza del coordinatore dalla stessa Unita` sanitaria locale cui si riferisce l'incarico, data altresi` l'eccezionalita` nonche` la durata temporanea dell'incarico; ne` attenta in alcun modo ai princi`pi dell'imparzialita` e dell'efficienza dell'amministra- zione, di cui all'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 3 - aggiunge il comma 2 bis all'art. 9, secondo comma, della legge reg. n. 39/1980, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.).

Massima n. 10543

La disposizione legislativa regionale, secondo cui il dirigente coordinatore dell'ufficio di direzione dell'Unita` sanitaria locale conserva, in costanza di incarico, il posto precedentemen- te occupato e le funzioni svolte originariamente, non modifica in via generale e astratta la disciplina relativa allo stato giuri- dico e al trattamento economico del personale delle Unita` sanita- rie locali, limitandosi a regolare le conseguenze su un rapporto di impiego pubblico del conferimento di una carica pubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa della Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 4 - sosti- tuisce, mediante il comma quinto e il comma quinto bis, l'art. 9, quinto comma, della legge reg. n. 39/1980, in riferimento al- l'art. 117 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. unico, n. 1 della legge della Regione Lombardia n. 92-ter (Composizione dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale), riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui riproduce l'art. 9, comma primo, della legge della stessa Regione 11 aprile 1980, n. 39, nonché dell'articolo unico, n. 3, della suddetta legge regionale n. 92-ter, nella parte in cui aggiunge il comma 2-bis all'art. 9, comma secondo, della legge regionale n. 39 del 1980, nonché dell'art. unico, n. 4, della suddetta legge regionale n. 92-ter, nella parte in cui sostituisce, mediante il comma 5 e il comma 5- bis, l'art. 9, comma quinto, della legge regionale n. 39 del 1980, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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