Corte costituzionale
Sentenza n. 273/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:273
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, n. 1, delibera legislativa Regione Lombardia del 24 febbraio 1983
- art.unico, n. 3, delibera legislativa Regione Lombardia del 24 febbraio 1982
- art.unico, n. 4, delibera legislativa Regione Lombardia del 24 febbraio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 10541
La disposizione di legge regionale, che ammette all'ufficio di direzione dell'unita` sanitaria locale unicamente il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo, non viola l'art. 117 Cost., ne` contrasta con gli artt. 8 d.P.R. n. 761 del 1979 e 15 della legge n. 833 del 1978, poiche` dalla correlazione di dette norme non e` dato desumere un principio di necessaria partecipazione all'ufficio di direzione di tutti i preposti ai vari servizi, che costituisce solo ulteriore specificazione di quello della distinta articolazione, per esigenze funzionali, dell'ufficio in questione e della necessaria partecipazione in esso del responsabile sanitario e di quello amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa del Consiglio Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 1 - riproduce l'art. 9 della legge n. 39/1980, in riferimento all'art. 117 Cost.).
Massima n. 10542
La disposizione legislativa regionale secondo cui l'incarico di coordinatore - nell'ufficio di direzione di Unita` sanitaria locale - puo` essere conferito, in via di comando, a dipendente di Unita` sanitaria diversa, non collide con l'art. 117 Cost., in quanto il richiamato d.P.R. n. 761 del 1979 non impone la dipendenza del coordinatore dalla stessa Unita` sanitaria locale cui si riferisce l'incarico, data altresi` l'eccezionalita` nonche` la durata temporanea dell'incarico; ne` attenta in alcun modo ai princi`pi dell'imparzialita` e dell'efficienza dell'amministra- zione, di cui all'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 3 - aggiunge il comma 2 bis all'art. 9, secondo comma, della legge reg. n. 39/1980, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.).
Massima n. 10543
La disposizione legislativa regionale, secondo cui il dirigente coordinatore dell'ufficio di direzione dell'Unita` sanitaria locale conserva, in costanza di incarico, il posto precedentemen- te occupato e le funzioni svolte originariamente, non modifica in via generale e astratta la disciplina relativa allo stato giuri- dico e al trattamento economico del personale delle Unita` sanita- rie locali, limitandosi a regolare le conseguenze su un rapporto di impiego pubblico del conferimento di una carica pubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa della Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 4 - sosti- tuisce, mediante il comma quinto e il comma quinto bis, l'art. 9, quinto comma, della legge reg. n. 39/1980, in riferimento al- l'art. 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. unico, n. 1 della legge della Regione Lombardia n. 92-ter (Composizione dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale), riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui riproduce l'art. 9, comma primo, della legge della stessa Regione 11 aprile 1980, n. 39, nonché dell'articolo unico, n. 3, della suddetta legge regionale n. 92-ter, nella parte in cui aggiunge il comma 2-bis all'art. 9, comma secondo, della legge regionale n. 39 del 1980, nonché dell'art. unico, n. 4, della suddetta legge regionale n. 92-ter, nella parte in cui sostituisce, mediante il comma 5 e il comma 5- bis, l'art. 9, comma quinto, della legge regionale n. 39 del 1980, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze