Corte costituzionale
Sentenza n. 270/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:270
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, n.3, decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948
- art. 3, n. 3, decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 10535
L'attribuzione alla Sezione giurisdizionale, per la Regione siciliana (con sede a Palermo), dei soli giudizi concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali, realizzando un parziale, e non generale, decentramento della giurisdizione in materia pensionistica della Corte dei conti - diversamente da quanto e` stato, invece, disposto (dalla legge n. 658/1984)) per l'omologa Sezione della stessa Corte con sede in Cagliari - configura diretta violazione dell'esigenza, d'ordine generale, del decentramento e di quella, connessa, dell'eguaglianza nelle attivita` conseguenti (artt. 5 e 3 Cost.); e, inoltre, contrasta con l'art. 97 Cost. per l'evidente disomogeneita` di organizzazione, dal momento che per il medesimo organo nella Regione siciliana, sia pure in un'altra area di competenze (giudizi di responsabilita` e di conto), i suddetti princi`pi risultano osservati (art. 4 d. lg.vo n. 655/1948). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3, n. 3, del d. lg.vo 6 maggio 1948, n. 655, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facolta` e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita` civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti. - S. n. 61/1975.
Massima n. 10536
In conseguenza della contestuale dichiarazione di illegittimita` costituzionale che lo concerne, l'art. 3, n. 3, del d. lg.vo 6 maggio 1948, n. 655, e` altresi` illegittimo - ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennita` militari e di guerra, nonche` di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennita` a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali gia` la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti;
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra, nonché di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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