Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1988

Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
270/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:270

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, n.3, decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948
  • art. 3, n. 3, decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 10535

L'attribuzione alla Sezione giurisdizionale, per la Regione siciliana (con sede a Palermo), dei soli giudizi concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali, realizzando un parziale, e non generale, decentramento della giurisdizione in materia pensionistica della Corte dei conti - diversamente da quanto e` stato, invece, disposto (dalla legge n. 658/1984)) per l'omologa Sezione della stessa Corte con sede in Cagliari - configura diretta violazione dell'esigenza, d'ordine generale, del decentramento e di quella, connessa, dell'eguaglianza nelle attivita` conseguenti (artt. 5 e 3 Cost.); e, inoltre, contrasta con l'art. 97 Cost. per l'evidente disomogeneita` di organizzazione, dal momento che per il medesimo organo nella Regione siciliana, sia pure in un'altra area di competenze (giudizi di responsabilita` e di conto), i suddetti princi`pi risultano osservati (art. 4 d. lg.vo n. 655/1948). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3, n. 3, del d. lg.vo 6 maggio 1948, n. 655, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facolta` e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita` civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti. - S. n. 61/1975.

Massima n. 10536

In conseguenza della contestuale dichiarazione di illegittimita` costituzionale che lo concerne, l'art. 3, n. 3, del d. lg.vo 6 maggio 1948, n. 655, e` altresi` illegittimo - ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennita` militari e di guerra, nonche` di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennita` a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali gia` la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti;

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra, nonché di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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