Corte costituzionale
Sentenza n. 269/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 269/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 3, legge n. 103 del 3 aprile 1979
- art. 29, comma 1, legge n. 103 del 3 aprile 1979
- art. 29, comma 4, legge n. 103 del 3 aprile 1979
Parametri
Massime
Massima n. 10534
L'introduzione di un sistema di progressione nella carriera, che avvantaggia sproporzionatamente gli appartenenti ad una categoria in danno di altri soggetti, che vedono mutato 'in pejus' l'ordine della propria progressione, costituisce una palese violazione dell'art. 3 Cost. per livellamento di situazioni in generale tenute distinte e dell'art. 97 per uso distorto degli strumenti intesi ad assicurare il buon andamento delle strutture. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 29, nel combinato disposto del terzo e quarto comma in relazione al primo comma, della l. 3 aprile 1979, n. 103, nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in posizione piu` favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque gia` in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi. - S. n. 296/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 (combinato disposto 3° e 4° comma in relazione al primo comma stesso articolo) legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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