Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1988

Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 3, legge n. 103 del 3 aprile 1979
  • art. 29, comma 1, legge n. 103 del 3 aprile 1979
  • art. 29, comma 4, legge n. 103 del 3 aprile 1979

Parametri

Massime

Massima n. 10534

L'introduzione di un sistema di progressione nella carriera, che avvantaggia sproporzionatamente gli appartenenti ad una categoria in danno di altri soggetti, che vedono mutato 'in pejus' l'ordine della propria progressione, costituisce una palese violazione dell'art. 3 Cost. per livellamento di situazioni in generale tenute distinte e dell'art. 97 per uso distorto degli strumenti intesi ad assicurare il buon andamento delle strutture. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 29, nel combinato disposto del terzo e quarto comma in relazione al primo comma, della l. 3 aprile 1979, n. 103, nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in posizione piu` favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque gia` in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi. - S. n. 296/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 (combinato disposto 3° e 4° comma in relazione al primo comma stesso articolo) legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze