Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1988

Corte cost., sent. 3 marzo 1988, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/1988
Data di deposito
3 marzo 1988
Data di decisione
24 febbraio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:233

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Puglia del 14 febbraio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 10486

Indipendentemente dalla autoqualificazione e formulazione assunte, non corrisponde ai caratteri propri di una legge interpretativa quella legge che - anziche` desumere, enucleare o escludere un qualche significato gia` insito nella disposizione "interpretata" - interviene sotto la veste surrettizia di una norma d'interpretazione autentica, modificando in realta` la pre- cedente disposizione, al fine di estendere ad altri soggetti i benefici ivi previsti.

Massima n. 10487

La legge interpretativa regionale e` in ogni caso soggetta al controllo e all'eventuale impugnazione di cui all'art. 127 Cost., procedure applicabili a qualsiasi legge regionale - qualunque sia il loro contenuto dispositivo - per il solo fatto di essere state deliberate in base al procedimento costituzionalmente previsto, e dunque anche alle disposizioni interpretative che introducono nell'ordinamento elementi di innovazione normativa.

Massima n. 10488

E' del tutto irragionevole l'estensione del beneficio della decorrenza della progressione economica, dalla data della presa di servizio - gia` previsto per il personale di ruolo inizialmente comandato presso la regione - in favore dei dipendenti dei gruppi consiliari, ovvero di coloro che erano originariamente in una posizione ben diversa da quella ricoperta dai "comandati" in quanto legati all'amministrazione regionale da un rapporto di diritto privato, e consentendo dunque agli stessi dipendenti la valutazione, ai fini del trattamento economico, del servizio prestato in tale veste. Pertanto e` costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio del buon andamento della p.a. (art. 97), la legge reg. Puglia approvata il 29 luglio 1978 e riapprovata il 14 febbraio 1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia approvata il 29 luglio 1978 e riapprovata il 14 febbraio 1979, intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 28 maggio 1975, n. 45".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze