Corte costituzionale
Sentenza n. 233/1988
Corte cost., sent. 3 marzo 1988, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:233
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Puglia del 14 febbraio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 10486
Indipendentemente dalla autoqualificazione e formulazione assunte, non corrisponde ai caratteri propri di una legge interpretativa quella legge che - anziche` desumere, enucleare o escludere un qualche significato gia` insito nella disposizione "interpretata" - interviene sotto la veste surrettizia di una norma d'interpretazione autentica, modificando in realta` la pre- cedente disposizione, al fine di estendere ad altri soggetti i benefici ivi previsti.
Massima n. 10487
La legge interpretativa regionale e` in ogni caso soggetta al controllo e all'eventuale impugnazione di cui all'art. 127 Cost., procedure applicabili a qualsiasi legge regionale - qualunque sia il loro contenuto dispositivo - per il solo fatto di essere state deliberate in base al procedimento costituzionalmente previsto, e dunque anche alle disposizioni interpretative che introducono nell'ordinamento elementi di innovazione normativa.
Massima n. 10488
E' del tutto irragionevole l'estensione del beneficio della decorrenza della progressione economica, dalla data della presa di servizio - gia` previsto per il personale di ruolo inizialmente comandato presso la regione - in favore dei dipendenti dei gruppi consiliari, ovvero di coloro che erano originariamente in una posizione ben diversa da quella ricoperta dai "comandati" in quanto legati all'amministrazione regionale da un rapporto di diritto privato, e consentendo dunque agli stessi dipendenti la valutazione, ai fini del trattamento economico, del servizio prestato in tale veste. Pertanto e` costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio del buon andamento della p.a. (art. 97), la legge reg. Puglia approvata il 29 luglio 1978 e riapprovata il 14 febbraio 1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia approvata il 29 luglio 1978 e riapprovata il 14 febbraio 1979, intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 28 maggio 1975, n. 45".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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