Corte costituzionale
Sentenza n. 219/1988
Corte cost., sent. 25 febbraio 1988, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/1988
- Data di deposito
- 25 febbraio 1988
- Data di decisione
- 11 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 474 del 2 luglio 1957
- art. 23, legge n. 739 del 2 giugno 1939
- art. 15, legge n. 474 del 2 luglio 1957
- art. 23-ter, legge n. 739 del 2 giugno 1939
- regio decreto legge n. 334 del 28 febbraio 1939
- decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 10465
L'obbligo di pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha carattere tributario anche nei confronti dei concorrenti nel reato di evasione dell'imposta stessa diversi dal produttore o importatore, in quanto la soggezione agli obblighi fiscali concerne tutti coloro la cui posizione sia (com'e` nella specie) comunque ed a qualsiasi titolo sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighi medesimi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 23 e 23-ter, r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15, d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, in quanto il previsto obbligo di pagamento dell'imposta evasa a carico dei concorrenti nel reato di evasione prescinderebbe dalla capacita` contributiva di questi ultimi).
Massima n. 10466
Dall'evasione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali discende, nei confronti dei concorrenti nel reato (diversi dal produttore o importatore), un'obbligazione tributaria per la cui attuazione l'Amministrazione finanziaria ben puo` agire indipendentemente dal corso del processo penale, in quanto - conformemente alla regola generale - sull'esito di quest'ultimo non incide la decisione del processo tributario. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, impugnato in quanto, imponendo il pagamento dell'imposta indipendentemente da una sentenza irrevocabile del giudice penale, violerebbe la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23- ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. dai Tribunali di Torino e di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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