Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1988

Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
184/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:184

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, lett. a, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 9, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
  • art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 6, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 10409

Le questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 2, comma secondo, lett. a), L. 12 agosto 1962 n. 1338, e 23, l. 30 aprile 1969 n. 153 - recanti divieto di integrazione della pensione al minimo garantito allorche` tale minimo risulti superato per effetto di cumulo con altro trattamento - sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto disposizioni gia` dichiarate costituzionalmente illegittime. (Questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.) - S. nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985.

Massima n. 10410

La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, L. 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui non prevede, per l'ipotesi di cumulo di due pensioni di riversibilita`, una deroga al generale divieto di integrazione al minimo (di cui all'art. 2 della medesima legge), e` inammissibile in quanto presuppone la permanenza di un divieto che e`, invece, integralmente venuto meno per effetto delle ripetute dichiarazioni d'illegittimita` costituzionale concernenti l'art. 2, comma secondo, lett. a), L. n. 1338 cit. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S. nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985.

Massima n. 10411

Le residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'a.g.o. nel caso in cui, per effetto di cumulo con altro trattamento, sia superato il suddetto minimo, contrastano con l'intento - perseguito dalla Corte attraverso molteplici pronunce di illegittimita` costituzionale - di rendere possibile, sino all'entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 (conv. in L. n. 638) del 1983, l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato. In particolare, la preclusione all'integrazione della pensione di vecchiaia determina un'ingiustificata discriminazione rispetto alla pensione di invalidita` (la cui integrazione e` consentita), in quanto entrambi i trattamenti discendono dal presupposto della diminuita capacita` di guadagno per infermita` o per eta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche`, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. - S. nn. 102/1982, 34/1981.

Massima n. 10412

Le residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minino delle pensioni a carico dell'a.g.o. nel caso in cui, per effetto di cumulo con altro trattamento, sia superato il suddetto minimo, contrastano con l'intento - perseguito dalla Corte attraverso molteplici pronunce di illegittimita` costituzionale - di rendere possibile l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato. In particolare, la preclusione all'integrazione della pensione di vecchiaia determina un'ingiu- stificata discriminazione rispetto alla pensione di invalidita` (la cui integrazione e` consentita), in quanto entrambi i trattamenti discendono dal presupposto della diminuita capacita` di guadagno per infermita` o per eta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorche`, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. - S. nn. 102/1982, 34/1981.

Massima n. 10413

La disparita` di trattamento fra pensione diretta e pensione di riversibilita` - delle quali e`, rispettivamente, consentita ed esclusa l'integrazione al minimo in caso di cumulo con altri trattamenti - non e` sorretta da alcuna razionale giustificazione economica o sociale, essendo le suddette pensioni entrambe caratterizzate dal fatto che il trattamento loro dovuto costituisce comunque il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita` erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorche`, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. - S. nn. 34/1981, 102/1982.

Massima n. 10414

L'art. 6, comma terzo, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche in L. 11 novembre 1983 n. 638, sancisce una regola generale in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo in caso di cumulo di trattamenti, consentendo peraltro la perequazione automatica del trattamento non integrato: esso va ritenuto non illegittimo in quanto si colloca in un processo normativo inteso a razionalizzare l'istituto del trattamento minimo in modo coerente con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, ed e` espressione di quella valutazione - riservata alla discrezionalita` del legislatore - del rapporto tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei (intesi, questi ultimi, come mezzi che soddisfano non solo i bisogni elementari e vitali, ma anche le esigenze relative al tenore di vita conseguito dal lavoratore). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, comma terzo, cit., nella parte in cui dispone che, in caso di cumulo di pensioni, l'integrazione al minimo spetta una sola volta, e che va integrata soltanto la pensione diretta in caso di cumulo con pensione indiretta a carico della stessa gestione). - S. n. 173/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - norme già dichiarate illegittime - nonché dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Brescia, Trani e Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe;

5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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