Corte costituzionale
Sentenza n. 180/1988
Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, comma 2, legge n. 270 del 20 giugno 1982
Parametri
Massime
Massima n. 10405
Non e` ammissibile, a parita` di consizioni, il diverso trattamento del personale insegnante delle scuole "pareggiate" o legalmente riconosciute, rispetto al personale insegnante delle scuole statali. La volonta` costituzionale (art. 33) di consentire il perseguimento del fine primario dell'istruzione anche a privati o ad enti - la cui attivita` e` a tale scopo strettamente disciplinata ed indirizzata dallo Stato - rende infatti eccezionalmente possibile, per lo stretto collegamento fra l'art. 3 e l'art. 33 Cost., il giudizio di comparazione in materia, essendo di norma non comparabili, per l'impossibilita` di mettere in discussione il principio di autoregolamentazione dello Stato, le situazioni da questo poste in essere per il perseguimento dei suoi fini con quelle, per quanto omologhe, instaurate dall'iniziativa privata. Va pertanto dichiarata - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attivita` ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81, con almeno tre anni complessivi di anzianita`.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianità.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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