Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1988

Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, comma 2, legge n. 270 del 20 giugno 1982

Parametri

Massime

Massima n. 10405

Non e` ammissibile, a parita` di consizioni, il diverso trattamento del personale insegnante delle scuole "pareggiate" o legalmente riconosciute, rispetto al personale insegnante delle scuole statali. La volonta` costituzionale (art. 33) di consentire il perseguimento del fine primario dell'istruzione anche a privati o ad enti - la cui attivita` e` a tale scopo strettamente disciplinata ed indirizzata dallo Stato - rende infatti eccezionalmente possibile, per lo stretto collegamento fra l'art. 3 e l'art. 33 Cost., il giudizio di comparazione in materia, essendo di norma non comparabili, per l'impossibilita` di mettere in discussione il principio di autoregolamentazione dello Stato, le situazioni da questo poste in essere per il perseguimento dei suoi fini con quelle, per quanto omologhe, instaurate dall'iniziativa privata. Va pertanto dichiarata - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attivita` ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81, con almeno tre anni complessivi di anzianita`.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianità.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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