Corte costituzionale
Sentenza n. 178/1988
Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 150, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 10401
La rendita di passaggio costituisce un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al piu` presto l'ambiente di lavoro morbigeno - prima che la malattia professionale lo renda del tutto inabile al lavoro - ed e` finalizzata, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, Cost., a sopperire alle conseguenti esigenze di vita e di bisogno del lavoratore stesso, quali quelle derivanti dalla disoccupazione o dalla differenza di mercede tra l'occupazione morbigena abbandonata e la nuova. Tale rendita spetta nel momento in cui la predetta esigenza si sia verificata, non rilevando percio`, se cio` avvenga, nel caso in cui all'art. 150 del d.P.R. n. 1124 del 1965, soltanto al momento dell'abbandono della seconda lavorazione e non al momento dell'abbandono della prima lavorazione. Va pertanto dichiarata - per violazione del citato art. 38, comma secondo, Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata, possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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