Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1988

Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/1988
Data di deposito
18 febbraio 1988
Data di decisione
10 febbraio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 150, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 10401

La rendita di passaggio costituisce un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al piu` presto l'ambiente di lavoro morbigeno - prima che la malattia professionale lo renda del tutto inabile al lavoro - ed e` finalizzata, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, Cost., a sopperire alle conseguenti esigenze di vita e di bisogno del lavoratore stesso, quali quelle derivanti dalla disoccupazione o dalla differenza di mercede tra l'occupazione morbigena abbandonata e la nuova. Tale rendita spetta nel momento in cui la predetta esigenza si sia verificata, non rilevando percio`, se cio` avvenga, nel caso in cui all'art. 150 del d.P.R. n. 1124 del 1965, soltanto al momento dell'abbandono della seconda lavorazione e non al momento dell'abbandono della prima lavorazione. Va pertanto dichiarata - per violazione del citato art. 38, comma secondo, Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata, possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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