Corte costituzionale
Sentenza n. 160/1988
Corte cost., sent. 11 febbraio 1988, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/1988
- Data di deposito
- 11 febbraio 1988
- Data di decisione
- 28 gennaio 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10367
La domanda di condono tributario, presentata dal contribuente nel corso del giudizio principale - secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione - configura una scelta irrevocabile, che impone la liquidazione dell'imposta dovuta (per i periodi per cui opera la definizione agevolata) e non consente di tener conto di eventuali esenzioni spettanti in virtu` di altre leggi; pertanto e` irrilevante - e come tale inammissibile - la questione di legittimita` costituzionale concernente la limitazione dell'ambito di applicazione dell' esenzione fiscale introdotta dalla norma denunciata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost. - dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui conserva l'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito - prevista dall'art. 56 del d.l. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 248 a favore dei Comuni terremotati della Sicilia - solo per l'I.LO.R. e l'I.R.PE.G., restando cosi` privati del beneficio gli imprenditori individuali per quanto riguarda l'I.R.PE.F.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ("Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie"), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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