Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1988

Corte cost., sent. 11 febbraio 1988, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10367

La domanda di condono tributario, presentata dal contribuente nel corso del giudizio principale - secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione - configura una scelta irrevocabile, che impone la liquidazione dell'imposta dovuta (per i periodi per cui opera la definizione agevolata) e non consente di tener conto di eventuali esenzioni spettanti in virtu` di altre leggi; pertanto e` irrilevante - e come tale inammissibile - la questione di legittimita` costituzionale concernente la limitazione dell'ambito di applicazione dell' esenzione fiscale introdotta dalla norma denunciata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost. - dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui conserva l'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito - prevista dall'art. 56 del d.l. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 248 a favore dei Comuni terremotati della Sicilia - solo per l'I.LO.R. e l'I.R.PE.G., restando cosi` privati del beneficio gli imprenditori individuali per quanto riguarda l'I.R.PE.F.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ("Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie"), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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