Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1988

Corte cost., sent. 11 febbraio 1988, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:155

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10354

Non solo in relazione alle finalita` perseguite dal regime dell'edilizia convenzionata, ma anche rispetto agli orientamenti della legislazione coeva e successiva, non trova giustificazione alcuna la mancata estensione alle locazioni convenzionate del meccanismo di aggiornamento dei canoni disposto dall'art. 24 della legge n. 392 del 1978, poiche` il diverso meccanismo di aggiornamento previsto per le stesse locazioni (dall'art. 8 della legge n. 10 del 1977) - e rapportato alle variazioni del costo delle costruzioni, anziche` a quelle del costo della vita - rendendo lo stesso canone tendenzialmente superiore a quello fissato, in via generale, per tutti gli altri rapporti locativi, si traduce in un non consentito trattamento deteriore dei conduttori meno abbienti rispetto alla generalita` dei conduttori. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 26, primo comma, lett. c) della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge.

Massima n. 10355

E' evidentemente non fondata la questione di legittimita` costituzionale riferita agli artt. 35, ottavo comma, lett. e) e quattordicesimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 8, primo comma, lett. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto tali disposizioni sono anteriori a quella, contestualmente, dichiarata illegittima (di cui alla legge n. 392 del 1978), radicandosi il vizio di legittimita` riscontrato sul raffronto tra la disciplina successiva e quella anteriore.

Massima n. 10356

Il mero dato dell'appartenenza alla stessa Amministrazione di alloggi locati non puo` rendere omogenee situazioni che si differenziano tanto sotto il profilo oggettivo della tipologia degli alloggi, quanto sotto quello soggettivo delle condizioni economiche degli assegnatari o conduttori. In particolare il diverso regime del canone applicato, rispettivamente, alle locazioni di immobili di proprieta` dell'Istituto Postelegrafonici e a quelle di immobili "economici" pure di proprieta` della Amministrazione postelegrafonica, riflette la diversa destinazione degli alloggi, nel secondo caso, direttamente e specificamente rivolta a favorire l'accesso alla casa dei cittadini meno abbienti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. b) della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all' art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi ottavo, lettera e) e quattordicesimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 8, primo comma, lettera c) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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