Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1988

Corte cost., sent. 2 febbraio 1988, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1988
Data di deposito
2 febbraio 1988
Data di decisione
27 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 19 del 27 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 10320

In caso di espropriazione per p.u. di immobili urbani adibiti ad attivita` commerciale o artigiana, il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento puo` essere soddisfatto solo se e nella misura in cui il valore di avviamento determini un incremento dell'indennita` di esproprio spettante al locatore, dovendo, percio`, escludersi la possibilita` di decurtazione, a favore del conduttore, dell'indennita` di espropriazione correlata al valore del bene considerato nella sua consistenza materiale. Ne` vale invocare il raffronto con la speciale disciplina prevista (art. 17, L.n. 865 del 1971) per l'ipotesi di conduzione di terreni agricoli, che il legislatore ha inteso differenziare rispetto a quelle relative ad altre categorie di beni suscettibili di esproprio. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, L. 27 gennaio 1963 n. 19, interpretato nel senso che il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento possa essere fatto valere sull'indennita` corrisposta all'espropriato anche se a costui non derivi alcuna utilita` dall'avviamento stesso per effetto dell'intervenuta espropriazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 novembre 1979, nei confronti dell'art. 6 l. 27 gennaio 1963 n. 19 in relazione agli artt. 42, terzo comma, e 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze