Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1988
Corte cost., sent. 2 febbraio 1988, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1988
- Data di deposito
- 2 febbraio 1988
- Data di decisione
- 27 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 19 del 27 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 10320
In caso di espropriazione per p.u. di immobili urbani adibiti ad attivita` commerciale o artigiana, il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento puo` essere soddisfatto solo se e nella misura in cui il valore di avviamento determini un incremento dell'indennita` di esproprio spettante al locatore, dovendo, percio`, escludersi la possibilita` di decurtazione, a favore del conduttore, dell'indennita` di espropriazione correlata al valore del bene considerato nella sua consistenza materiale. Ne` vale invocare il raffronto con la speciale disciplina prevista (art. 17, L.n. 865 del 1971) per l'ipotesi di conduzione di terreni agricoli, che il legislatore ha inteso differenziare rispetto a quelle relative ad altre categorie di beni suscettibili di esproprio. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, L. 27 gennaio 1963 n. 19, interpretato nel senso che il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento possa essere fatto valere sull'indennita` corrisposta all'espropriato anche se a costui non derivi alcuna utilita` dall'avviamento stesso per effetto dell'intervenuta espropriazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 novembre 1979, nei confronti dell'art. 6 l. 27 gennaio 1963 n. 19 in relazione agli artt. 42, terzo comma, e 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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