Corte costituzionale
Sentenza n. 1164/1988
Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1164/1988
- Data di deposito
- 29 dicembre 1988
- Data di decisione
- 15 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1164
Norme oggetto del giudizio
- legge della Provincia autonoma di Trento n. 11 del 27 luglio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 13430
La determinazione della durata dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione che non danno luogo ad indennizzo, sempreche' non sia irragionevole o arbitraria, rientra nella competenza legislativa regionale o provinciale quando sia espressione di una potesta' legislativa esclusiva, non soggetta in quanto tale al limite dei principi vigenti nella legislazione statale in materia (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n 11 - che equipara l'efficacia temporale massima dei vincoli urbanistici posti alle aree per attrezzature pubbliche o collettive dai programmi di fabbricazione a quella di dieci anni stabilita per i piani generali di zona - sollevata dal Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione).
Massima n. 13431
Il mancato rispetto delle garanzie del c.d. giusto procedimento nella formazione dei programmi di fabbricazione non determina, in relazione a quanto previsto per la formazione e l'approvazione del piano regolatore generale, violazione del principio di eguaglianza (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n. 11, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n. 11 ("Modifiche della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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