Corte costituzionale

Sentenza n. 1164/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1164/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1164

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 11 del 27 luglio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 13430

La determinazione della durata dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione che non danno luogo ad indennizzo, sempreche' non sia irragionevole o arbitraria, rientra nella competenza legislativa regionale o provinciale quando sia espressione di una potesta' legislativa esclusiva, non soggetta in quanto tale al limite dei principi vigenti nella legislazione statale in materia (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n 11 - che equipara l'efficacia temporale massima dei vincoli urbanistici posti alle aree per attrezzature pubbliche o collettive dai programmi di fabbricazione a quella di dieci anni stabilita per i piani generali di zona - sollevata dal Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione).

Massima n. 13431

Il mancato rispetto delle garanzie del c.d. giusto procedimento nella formazione dei programmi di fabbricazione non determina, in relazione a quanto previsto per la formazione e l'approvazione del piano regolatore generale, violazione del principio di eguaglianza (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n. 11, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n. 11 ("Modifiche della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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