Corte costituzionale

Sentenza n. 1150/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1150/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1150

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 5 marzo 1986

Parametri

Massime

Massima n. 13290

La prerogativa di cui al primo comma dell'art. 68 Cost. (c.d. insindacabilita') attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilita', sempre che, come sara' precisato appresso, il potere sia stato correttamente esercitato. Per altro, qualora il giudice di una causa civile di risarcimento dei danni, promossa da una persona lesa da dichiarazioni diffamatorie fatte da un deputato o senatore in sede extraparlamentare, reputi che la delibera della Camera di appartenenza, affermante l'irresponsabilita' del proprio membro convenuto in giudizio, sia il risultato di un esercizio illegittimo del potere di valutazione, puo' provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando davanti a questa conflitto di attribuzione (non in termini, ovviamente, di "indicatio potestatis", ma di contestazione del (l'altrui) potere come "in concreto" esercitato (spettanza al Senato di valutare le condizioni dell'insindacabilita' ex art. 68 primo comma Cost.. Illegittimita' dell'esercizio di tale potere con la delibera 5 marzo 1986 statuente che "il procedimento civile pendente, nel quale il senatore Marchio e' convenuto per il risarcimento del danno e' necessariamente assorbito nella suddetta delibera di insindacabilita').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta al Senato valutare le condizioni dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; che, nella specie, il modo di esercizio di tale potere non legittimava la statuizione che "il procedimento civile pendente, nel quale il senatore Marchio è convenuto per il risarcimento del danno, è necessariamente assorbito nella suddetta deliberazione di insindacabilità".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze