Corte costituzionale
Sentenza n. 1150/1988
Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1150/1988
- Data di deposito
- 29 dicembre 1988
- Data di decisione
- 15 dicembre 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1150
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 5 marzo 1986
Parametri
Massime
Massima n. 13290
La prerogativa di cui al primo comma dell'art. 68 Cost. (c.d. insindacabilita') attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilita', sempre che, come sara' precisato appresso, il potere sia stato correttamente esercitato. Per altro, qualora il giudice di una causa civile di risarcimento dei danni, promossa da una persona lesa da dichiarazioni diffamatorie fatte da un deputato o senatore in sede extraparlamentare, reputi che la delibera della Camera di appartenenza, affermante l'irresponsabilita' del proprio membro convenuto in giudizio, sia il risultato di un esercizio illegittimo del potere di valutazione, puo' provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando davanti a questa conflitto di attribuzione (non in termini, ovviamente, di "indicatio potestatis", ma di contestazione del (l'altrui) potere come "in concreto" esercitato (spettanza al Senato di valutare le condizioni dell'insindacabilita' ex art. 68 primo comma Cost.. Illegittimita' dell'esercizio di tale potere con la delibera 5 marzo 1986 statuente che "il procedimento civile pendente, nel quale il senatore Marchio e' convenuto per il risarcimento del danno e' necessariamente assorbito nella suddetta delibera di insindacabilita').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta al Senato valutare le condizioni dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; che, nella specie, il modo di esercizio di tale potere non legittimava la statuizione che "il procedimento civile pendente, nel quale il senatore Marchio è convenuto per il risarcimento del danno, è necessariamente assorbito nella suddetta deliberazione di insindacabilità".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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