Corte costituzionale
Sentenza n. 1143/1988
Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1143/1988
- Data di deposito
- 29 dicembre 1988
- Data di decisione
- 15 dicembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1143
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 2, decreto-legge n. 663 del 30 ottobre 1970
- art. 15, legge n. 155 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 12981
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MALATTIA L'art. 2, secondo comma, del D.L. n. 663/79 e successive modificazioni, nella parte in cui impone al lavoratore ammalato di trasmettere all'I.N.P.S., entro due giorni dalla visita medica, il relativo certificato, configurando, cosi', a suo carico un onere il cui adempimento comporta la perdita dell'indennita' di malattia corrispondente ai giorni di ritardo nella trasmissione, con esclusione di ogni possibilita' di provare che il ritardo stesso e' stato cagionato da giustificato motivo, viola l'art. 38 Cost. perche' idoneo a determinare indiscriminatamente detta perdita, sia pure parziale, del trattamento economico diretto a soddisfare essenziali esigenze di vita, palesandosi percio' la menzionata imposizione non solo come eccessivamente gravosa e vessatoria in danno dell'assicurato, anche per l'estrema ristrettezza del termine, ma anche come irragionevolmente diversificata, nel rigore delle esposte conseguenze dell'omissione, rispetto a quella, concernente la reperibilita' del lavoratore alla visita di controllo domiciliare, in relazione alla quale non e' negata la prova di giustificati motivi di eventuali comportamenti omissivi, sebbene, nell'un caso come nell'altro, i relativi oneri siano ugualmente strumentali a finalita' di repressione dell'assenteismo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. 30 ottobre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15, legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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