Corte costituzionale

Sentenza n. 1143/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1143/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 33 del 29 febbraio 1980
  • art. 2, decreto-legge n. 663 del 30 ottobre 1970
  • art. 15, legge n. 155 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 12981

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MALATTIA L'art. 2, secondo comma, del D.L. n. 663/79 e successive modificazioni, nella parte in cui impone al lavoratore ammalato di trasmettere all'I.N.P.S., entro due giorni dalla visita medica, il relativo certificato, configurando, cosi', a suo carico un onere il cui adempimento comporta la perdita dell'indennita' di malattia corrispondente ai giorni di ritardo nella trasmissione, con esclusione di ogni possibilita' di provare che il ritardo stesso e' stato cagionato da giustificato motivo, viola l'art. 38 Cost. perche' idoneo a determinare indiscriminatamente detta perdita, sia pure parziale, del trattamento economico diretto a soddisfare essenziali esigenze di vita, palesandosi percio' la menzionata imposizione non solo come eccessivamente gravosa e vessatoria in danno dell'assicurato, anche per l'estrema ristrettezza del termine, ma anche come irragionevolmente diversificata, nel rigore delle esposte conseguenze dell'omissione, rispetto a quella, concernente la reperibilita' del lavoratore alla visita di controllo domiciliare, in relazione alla quale non e' negata la prova di giustificati motivi di eventuali comportamenti omissivi, sebbene, nell'un caso come nell'altro, i relativi oneri siano ugualmente strumentali a finalita' di repressione dell'assenteismo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. 30 ottobre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15, legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze