Corte costituzionale

Sentenza n. 1141/1988

Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1141/1988
Data di deposito
29 dicembre 1988
Data di decisione
15 dicembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett.a, legge della Regione siciliana del 22 ottobre 1987
  • art. 6, comma 2, legge della Regione siciliana del 22 ottobre 1987
  • art. 3, comma 1, legge della Regione siciliana del 22 ottobre 1987
  • art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana del 22 ottobre 1987
  • art. 7, comma 2, legge della Regione siciliana del 22 ottobre 1987

Parametri

  • art. 116, Costituzione
  • art. 17, lett.e, statuto regione Sicilia
  • regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 28, comma 2, regio decreto legge n. 375 del 12 marzo 1936
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
  • art. 2, comma 2, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 27 giugno 1985
  • art. 22, legge n. 74 del 5 marzo 1985
  • art. 3, Costituzione
  • legge n. 74 del 5 marzo 1985
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 27 giugno 1985
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 27 giugno 1985
  • art. 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 27 giugno 1985
  • art. unico, legge n. 74 del 5 marzo 1985
  • IV punto, legge n. 74 del 5 marzo 1985

Massime

Massima n. 11956

Il potere di determinazione dell'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione necessario alle aziende di credito per ottenere l'autorizzazione a svolgere attivita' creditizia appartiene alla Banca d'Italia. E' pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 1 e 2 delle norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana contenute nel d.P.R. n. 1133 del 1952, nonche' dell'art. 28, secondo comma, r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, come successivamente modificato, e dell'art. 2, secondo comma, lettera a), d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, la disposizione di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), della legge regionale approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 nella parte in cui attribuisce al comitato regionale per il credito ed il risparmio il potere di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o del fondo di garanzia in funzione dell'esercizio del credito nel territorio della regione siciliana.

Massima n. 11958

La competenza in materia creditizia della regione siciliana si esercita nella pienezza della sua consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti creditizi aventi sede nell'isola ed operanti esclusivamente nell'ambito del territorio regionale, mentre per quelli aventi sede centrale in Sicilia ma operanti anche al di fuori dell'isola, le competenze regionali si esprimono essenzialmente in atti di collaborazione ad attivita' che, essendo pervase dall'interesse nazionale, restano di competenza dello Stato. Sono pertanto costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 17, lettera e), dello statuto della regione siciliana, come attuato dall'art. 2, d.P.R. n. 1133 del 1952, le disposizioni di cui agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 6 secondo comma, della legge regionale approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia, che prevedono vari poteri in capo all'assessore regionale per il bilancio e le finanze o comunque in capo all'amministrazione regionale nei confronti di enti creditizi che, pur avendo sede centrale in Sicilia, non operano esclusivamente nel territorio della regione. cfr. s. n. 175/1976; s. 94/1985; s. 1029/1988.

Massima n. 11960

Se non puo' dubitarsi che la formazione del silenzio-rifiuto costituisca principio fondamentale della legislazione statale in grado di vincolare l'esercizio della competenza legislativa concorrente della regione Sicilia in materia di disciplina del credito, il lasso di tempo necessario alla produzione di quell'effetto puo' essere tuttavia legittimamente determinato autonomamente dalla regione allorche' sussistano fondate ragioni che la inducano a discostarsi dalla disciplina statale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale siciliana approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia, nella parte in cui prevede un termine diverso da quello fissato dalla legge statale per la formazione del silenzio-rifiuto relativo alle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' creditizia, sollevata in riferimento agli artt. 17, lettera e) dello statuto regionale, 9, secondo comma, e 14 d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nonche' all'art. unico, punto quarto, l. 5 marzo 1985, n. 74.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 6, secondo comma, della legge dal titolo "Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia", approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 22 ottobre 1987;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a, della predetta legge nella parte in cui attribuisce al Comitato Regionale per il Credito e il Risparmio (C.R.C.R.) il potere di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nel territorio della Regione siciliana;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della predetta legge, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento all'art. 17, lett. e, dello Statuto della Regione siciliana (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 403), in relazione agli artt. 9, secondo comma, e 14 del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nonché all'articolo unico, punto quarto, della legge 5 marzo 1985, n. 74.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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