Corte costituzionale
Sentenza n. 1118/1988
Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1118/1988
- Data di deposito
- 20 dicembre 1988
- Data di decisione
- 12 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1118
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 8, legge n. 638 del 11 novembre 1983
- decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 7, comma 1, legge n. 155 del 23 aprile 1981
- art. 5, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 12030
PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - RIVALUTAZIONE. I supplementi di pensione che vengono corrisposti a fronte di contributi versati all'assicurazione generale o ad una gestione speciale successivamente al collocamento in pensione costituiscono delle prestazioni previdenziali autonome rispetto alle pensioni e, conseguentemente, possono essere assoggettate ad una disciplina diversa. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, 8^ comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizio- ni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), sollevata, con riferimento all'art. 3 primo comma Cost., per la parte in cui nega l'applicabilita' dell'aumento (in ragione di 5,74 volte) del coefficiente di adeguamento, ivi previsto per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime gestioni.
Massima n. 12031
PENSIONI - PENSIONI SUPPLEMENTARI - RIVALUTAZIONE. L'art. 6, ottavo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638, che prevede l'aumento del coefficiente di adeguamento delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non si applica alle pensioni supplementari di cui all'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e all'art. 7, primo comma, della legge n. 155 del 1981, in quanto tali pensioni sono sempre a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Massima n. 12032
PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'- I supplementi di pensione hanno una funzione di corrispettivo di contributi versati in base ad un'attivita' di lavoro successiva al pensionamento. Essi, pertanto, si collocano al di fuori della portata immediata del principio di solidarieta' che promuove gli interventi legislativi per la rivalutazione delle pensioni. Conseguentemente, e' infondata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.,la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ottavo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata in merito alla mancata estensione dell'aumento del coefficiente di adeguamento, ivi previsto per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime gestioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ottavo comma, del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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