Corte costituzionale
Sentenza n. 1116/1988
Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1116/1988
- Data di deposito
- 20 dicembre 1988
- Data di decisione
- 12 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1116
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 222 del 12 giugno 1984
- art. 12, comma 1, legge n. 222 del 12 giugno 1984
Parametri
Massime
Massima n. 12018
PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI INVALIDITA' E DI INABILITA'. L'istituzione della pensione di invalidita', come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222, non significa un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della pensione di invalidita' precedentemente concessa ai lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. - degli artt. 2, I comma e 12, I comma della legge 22 giugno 1984, n. 222 nella parte in cui escludono il diritto alla pensione ordinaria di inabilita' per coloro che, pur trovandosi nella assoluta e permamente impossibilita' di svolgere qualunque attivita' lavorativa, siano gia', titolari di pensione di invalidita' in base al precedente regime normativo. Non puo' escludersi, secondo una giurisprudenza della S.C. che il titolare di pensione di invalidita' con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 222/84 possa - sempreche' si trovi nelle condizioni previste dal citato art. 2 e che sia in grado di far valere i piu' consistenti requisiti di contribuzione richiesti dalla nuova legge - chiedere la revoca della pensione in godimento e la concessione della pensione di inabilita'. cfr. sent. n. 10/1970 cfr. sent. n. 128/1973 cfr. sent. n. 33/1977 cfr. sent. n. 26/1980 cfr. sent. n. 180/1982
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 222 ('Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile'), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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