Corte costituzionale
Sentenza n. 1114/1988
Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1114/1988
- Data di deposito
- 20 dicembre 1988
- Data di decisione
- 12 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1114
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 15 maggio 1963
- decreto-legge n. 2 del 6 gennaio 1986
- legge n. 867 del 21 dicembre 1984
- art. 2, legge n. 524 del 4 agosto 1977
- decreto-legge n. 568 del 18 ottobre 1983
- legge n. 681 del 9 dicembre 1983
- decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
- art. 1, comma 6, legge n. 60 del 7 marzo 1986
Parametri
Massime
Massima n. 12978
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE Il D.L. n. 2 del 1986, in cui e' contenuta la norma impugnata, e' un provvedimento di proroga, al pari di altri emessi in precedenza, non tale di per se' da alterare il carattere transitorio della legge n. 524 del 1977, e determinare un rinvio 'sine die' della prevista riforma del settore, in effetti successivamente attuata con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Cio' posto, perdono rilievo le considerazioni collegate al preteso carattere definitivo delle disposizioni in esame. Non puo' ritenersi, infatti, arbitraria la scelta del legislatore, operata, nell'intento di dare una soluzione transitoria ai problemi connessi alle esattorie divenute vacanti e non piu' collocabili, rendendo meno gravoso l'onere imposto alla societa' chiamata a gestire le esattorie stesse (S.E.V.), di limitare l'entita' del personale da confermare obbligatoriamente a quello in servizio ad una certa data (31 dicembre 1974), ed iscritto, a quella data, da almeno tre mesi al Fondo di Previdenza degli impiegati esattoriali. La particolarita' della situazione giustifica, pertanto, che, in attesa della riforma del settore, si sia introdotta, in via transitoria, una deroga al regime di stabilita' disposto dall'art. 140 del D.P.R. n. 858 del 1963, secondo cui i dipendenti delle esattorie, alla scadenza del contratto di esattoria o ricevitoria, hanno diritto ad essere mantenuti in servizio purche' iscritti da almeno tre mesi al Fondo di previdenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell'art. 1, comma sesto, del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. dal Pretore di Nocera Inferiore con ordinanza del 15 febbraio 1988 (r.o. n. 195/1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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