Corte costituzionale
Sentenza n. 1109/1988
Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1109/1988
- Data di deposito
- 20 dicembre 1988
- Data di decisione
- 12 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1109
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
- art. 5, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
- art. 2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 12977
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE La pensione supplementare costituisce un trattamento particolare e specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione. Pertanto, avuto riguardo alla sua specificita', non e' consentita la trasformazione della pensione supplementare in quella di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo, mentre l'ulteriore contribuzione dopo la concessione della pensione da' luogo solo a supplementi di quella gia' liquidata. Trattandosi di differenti trattamenti pensionistici, ragionevole e giustificata ne e' la diversa disciplina, spettando al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali ritenute piu' idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno, scelta che si sottrae al sindacato costituzionale ove non sia manifestamente irrazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e delle successive modificazioni, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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