Corte costituzionale

Sentenza n. 1109/1988

Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1109/1988
Data di deposito
20 dicembre 1988
Data di decisione
12 dicembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 5, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 12977

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE La pensione supplementare costituisce un trattamento particolare e specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione. Pertanto, avuto riguardo alla sua specificita', non e' consentita la trasformazione della pensione supplementare in quella di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo, mentre l'ulteriore contribuzione dopo la concessione della pensione da' luogo solo a supplementi di quella gia' liquidata. Trattandosi di differenti trattamenti pensionistici, ragionevole e giustificata ne e' la diversa disciplina, spettando al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali ritenute piu' idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno, scelta che si sottrae al sindacato costituzionale ove non sia manifestamente irrazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e delle successive modificazioni, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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