Corte costituzionale
Sentenza n. 1104/1988
Corte cost., sent. 20 dicembre 1988, n. 1104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1104/1988
- Data di deposito
- 20 dicembre 1988
- Data di decisione
- 12 dicembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1104
Norme oggetto del giudizio
- art. 89, comma 2, regio decreto n. 1198 del 19 luglio 1941
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 13182
Il giudice istruttore civile non e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale la cui soluzione e' pregiudiziale alla decisione relativa all'ammissione di determinati mezzi di prova (prova testimoniale e consulenza tecnica) in ordine ai quali la competenza a emettere provvedimenti di carattere definitivo e riservata al collegio. (Inammissibilita', per difetto di legittimazione del giudice a quo, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198 nelle parti in cui limitano le responsabilita' del concessionariodel servizio telefonico per le interruzioni del servizio dovute a colpa del concessionario stesso, sollevata - in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. - dal giudice istruttore civile del Tribunale di Roma).
Massima n. 13183
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198 attesa la natura regolamentare di tale atto normativo che emerge sia dalla sua intitolazione che dal suo procedimento di formazione.
Massima n. 13184
Ai sensi dell'art. 43 Cost. i servizi pubblici essenziali devono essere organizzati e gestiti in forma d'impresa, secondo criteri di economicita', con la conseguente conformazione dei rapporti con gli utenticome rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato. Questo dato non esclude di per se' la possibilita' di una disciplina speciale della responsabilita' del concessionario per disservizio (disciplina ispirata a criteri piu' restrittivi di quella ordinaria in ragione della complessita' tecnica della gestione e della esigenza di contenimento dei costi) ma non consente deroghe al regime comune suscettibili di alterare ingiustificatamentel'equilibrato componimento degli interessi dell'utente con quelli del concessionario e tali da non garantire un ristoro serio e non fittizio del danno subito dall'utente per colpa del concessionario. - Cfr. sent. n. 303/1988
Massima n. 13185
La deroga al principio della risarcibilita' dei danni dovuti a colpa prevista a favore della societa' concessionaria del servizio telefonico attraverso il combinato diposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 156 del 1973 con l'art. 89 del R.D. n. 1198 del 1941 altera, per l'insussistenza o l'irrisorieta' del ristoro previsto, l'equilibrato comparimento degli interessi referibili alle parti del contratto di utenza e non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze proprie del servizio pubblico. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nella patre in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non e' tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198. - Cfr. sent. n. 303/1988
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"), nella parte in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa, al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198 ("Regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni");
Dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice istruttore del Tribunale civile di Roma con ordinanza del 23 marzo 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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