Corte costituzionale
Sentenza n. 1067/1988
Corte cost., sent. 6 dicembre 1988, n. 1067
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1067/1988
- Data di deposito
- 6 dicembre 1988
- Data di decisione
- 24 novembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1067
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 219 del 12 giugno 1984
- art. 6, comma 3, legge n. 79 del 25 marzo 1983
- art. 6, comma 1, legge n. 79 del 25 marzo 1983
- decreto-legge n. 70 del 17 aprile 1984
- decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 12968
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' ragionevole che nel coacervo dei redditi familiari da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno della maggiorazione degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti, siano compresi anche gli arretrati percepiti nel periodo paga considerato e soggetti a tassazione separata, posto che essi pure concorrono ad integrare la disponibilita' dei mezzi economici della famiglia in tale periodo. Parimenti ragionevole e' la esclusione dal computo del reddito familiare complessivo del trattamento di fine rapporto, che non e' formato da retribuzioni arretrate, e che, del resto, ha una funzione previdenziale che si proietta nel futuro ben oltre il periodo di riferimento del calcolo ai fini della maggiorazione degli assegni familiari. Ne' e' ravvisabile, nelle norme censurate, la violazione dell'art. 31 Cost., poiche' la determinazione delle forme e della misura delle provvidenze economiche a sostegno del nucleo familiare e' materia di valutazione discrezionale del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., degli artt. 6, comma primo e terzo, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella L. 25 marzo 1983 n. 79, e 2, comma secondo, del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984, n. 219, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti, ricomprendono nel calcolo annuale del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'I.R.PE.F. nell'anno precedente il periodo di paga in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni anteriori e soggetti a tassazione separata, escludendo solo i trattamenti di fine rapporto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79 ("Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione"), e dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 17 aprile 1984 n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984 n. 219 ("Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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