Corte costituzionale
Sentenza n. 1062/1988
Corte cost., sent. 6 dicembre 1988, n. 1062
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1062/1988
- Data di deposito
- 6 dicembre 1988
- Data di decisione
- 24 novembre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1062
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, n.3, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
Parametri
Massime
Massima n. 12734
E' inammissibile per 'motivazione insufficiente' la questione di l.c. dell'art. 5, n.3, D.Pres: Reg. Sic. 20 agosto 1960 n.3, sollevata sotto il profilo che la previsione, in essa contenuta, della ineleggibilita' a consigliere comunale degli amministratori degli enti, degli istituti o delle aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, contrasterebbe con gli artt. 3 e 51 Cost. La motivazione delle ordinanze che hanno sollevato la questione e' insufficiente, e non consente quindi alla Corte di decidere, in quanto non e' possibile da esse desumere una circostanza determinante, se cioe' la causa di ineleggibilita' sia stata rimossa dagli interessati 'prima della presentazione della candidatura'. Non e' sufficiente, infatti, come fanno le ordinanze suddette, riferirsi a dimissioni 'avvenute prima della convalida delle elezioni', per identificare l'esatto momento della rimozione) dato che anche la presentazione delle candidature avviene ovviamente prima della convalida delle elezioni (Inammissibilita' della questione di l.c. dell'art.5, co.3, D.Pres. Reg. Sic: 20-8-1960, n.3, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost.). - Cfr. sentt. 129/75, 45/77, 432/87.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del d. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze n. 232 e 233 reg. ord. 1988 datate 17 gennaio 1986, in riferimento agli articoli 3 e 51, secondo comma, Cost.
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del predetto decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con ordinanza n. 238 reg. ord. del 20 dicembre 1985, in riferimento agli articoli 3 e 51, secondo comma, Cost., già dichiarato sotto tale profilo costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 45 del 1977;
c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 7, del predetto decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze numeri 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del 20 dicembre 1985, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 432 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze