Corte costituzionale

Sentenza n. 1062/1988

Corte cost., sent. 6 dicembre 1988, n. 1062

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1062/1988
Data di deposito
6 dicembre 1988
Data di decisione
24 novembre 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1062

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, n.3, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960

Parametri

Massime

Massima n. 12734

E' inammissibile per 'motivazione insufficiente' la questione di l.c. dell'art. 5, n.3, D.Pres: Reg. Sic. 20 agosto 1960 n.3, sollevata sotto il profilo che la previsione, in essa contenuta, della ineleggibilita' a consigliere comunale degli amministratori degli enti, degli istituti o delle aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, contrasterebbe con gli artt. 3 e 51 Cost. La motivazione delle ordinanze che hanno sollevato la questione e' insufficiente, e non consente quindi alla Corte di decidere, in quanto non e' possibile da esse desumere una circostanza determinante, se cioe' la causa di ineleggibilita' sia stata rimossa dagli interessati 'prima della presentazione della candidatura'. Non e' sufficiente, infatti, come fanno le ordinanze suddette, riferirsi a dimissioni 'avvenute prima della convalida delle elezioni', per identificare l'esatto momento della rimozione) dato che anche la presentazione delle candidature avviene ovviamente prima della convalida delle elezioni (Inammissibilita' della questione di l.c. dell'art.5, co.3, D.Pres. Reg. Sic: 20-8-1960, n.3, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost.). - Cfr. sentt. 129/75, 45/77, 432/87.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del d. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze n. 232 e 233 reg. ord. 1988 datate 17 gennaio 1986, in riferimento agli articoli 3 e 51, secondo comma, Cost.

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del predetto decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con ordinanza n. 238 reg. ord. del 20 dicembre 1985, in riferimento agli articoli 3 e 51, secondo comma, Cost., già dichiarato sotto tale profilo costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 45 del 1977;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 7, del predetto decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze numeri 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del 20 dicembre 1985, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 432 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze