Corte costituzionale
Sentenza n. 1061/1988
Corte cost., sent. 6 dicembre 1988, n. 1061
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1061/1988
- Data di deposito
- 6 dicembre 1988
- Data di decisione
- 24 novembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1061
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Campania del 27 novembre 1987
Parametri
- art. 64, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 117, Costituzione
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 12198
Non sussistono, ne' sono state indicate, ragioni che possano far ritenere implicitamente abrogato ad opera della legge 29 marzo 1983, n. 93 (come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426) l'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (assunto a parametro della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., della legge della Regione Campania riapprovata il 27 novembre 1987), che fissava al 20 dicembre 1979 la data di riferimento per determinare i requisiti e le condizioni inerenti a qualifiche, livelli, esercizio di funzioni, ecc., del personale da inquadrare nel servizio sanitario nazionale. Ne' puo' sostenersi che tale norma sia venuta meno per effetto delle sentenze nn. 219 del 1984 e n. 610 del 1988, le quali, riguardando, rispettivamente, la contrattazione collettiva e gli organici delle UU.SS.LL., hanno lasciato invariata la competenza generale dello Stato in materia sanitaria. - S. nn. 219/1984, 610/1988.
Massima n. 12199
Come gia' affermato la riserva alla legislazione statale della materia degli organici delle U.S.L. risponde al riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni, essendo la compressione delle competenze regionali in materia giustificata dalle esigenze unitarie che, in sede di riforma sanitaria, risultano espresse nella l. n. 833/1978 e che postulano una disciplina uniforme del personale. Di conseguenza, per determinare, ai fini dell'inquadramento del personale proveniente dagli organismi sanitari e mutualistici preesistenti, lo stato giuridico di ciascun dipendente, deve farsi riferimento alla medesima data per tutti fissata nel 20 dicembre 1979 ai sensi dell'art. 64 d.P.R. n. 761/1979. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale della l.reg. Campania 27 novembre 1987, per contrasto con l'art. 117 Cost., nella parte in cui - in contrasto con quanto stabilito nella legislazione statale - stabilisce che, ai fini dell'inquadramento del personale delle U.S.L. nei ruoli nominativi regionali, la data entro la quale debbono essere posseduti i requisiti di anzianita', servizio e qualifica e' quella dell'1 gennaio 1983. Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 81 Cost.. - S. n. 610/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 2 luglio 1986 e riapprovata il 27 novembre 1987 avente per oggetto "integrazione e modifica della legge regionale 11 novembre 1980 n. 64" ("Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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