Corte costituzionale
Sentenza n. 1045/1988
Corte cost., sent. 30 novembre 1988, n. 1045
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1045/1988
- Data di deposito
- 30 novembre 1988
- Data di decisione
- 22 novembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1045
Norme oggetto del giudizio
- art. 101, comma 2, regio decreto n. 267 del 13 marzo 1941
- art. 98, comma 2, regio decreto n. 267 del 13 marzo 1941
Parametri
Massime
Massima n. 12020
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMISSIONE TARDIVA DEL CREDITO. La dichiarazione tardiva dei crediti prevista dall'art. 101, II c. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e' strutturalmente diversa dall'opposizione allo stato passivo previsto dall'art. 98, II c. stessa legge avendo la seconda e non la prima natura di gravame in senso tecnico. Tuttavia le due azioni presentano una analogia funzionale essendo entrambe dirette a contestare lo stato passivo formato dal giudice e a modificarlo. Tale analogia giustifica la coincidenza della disciplina processuale delle due azioni e quindi rende ragionevole la previsione dell'art. 101, II c. cit., nella parte in cui - richiamando l'art. 98 II c. cit. - vieta la riproponibilita' del ricorso per dichiarazione tardiva di un credito al ricorrente non costituitosi in un precedente giudizio. Nemmeno confligge con l'art. 24 Cost. l'art. 101 II c. cit. - costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la mancata tempestiva costituzione del creditore istante comporta l'abbandono della domanda - non essendo ipotizzabile che tale creditore non venga, senza sua colpa, tempestivamente a conoscenza del decreto con cui il giudice delegato fino l'udienza di comparizione delle parti, dovendo detto provvedimento essergli comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze