Corte costituzionale

Sentenza n. 1045/1988

Corte cost., sent. 30 novembre 1988, n. 1045

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1045/1988
Data di deposito
30 novembre 1988
Data di decisione
22 novembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1045

Norme oggetto del giudizio

  • art. 101, comma 2, regio decreto n. 267 del 13 marzo 1941
  • art. 98, comma 2, regio decreto n. 267 del 13 marzo 1941

Parametri

Massime

Massima n. 12020

PROCEDURE CONCORSUALI - AMMISSIONE TARDIVA DEL CREDITO. La dichiarazione tardiva dei crediti prevista dall'art. 101, II c. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e' strutturalmente diversa dall'opposizione allo stato passivo previsto dall'art. 98, II c. stessa legge avendo la seconda e non la prima natura di gravame in senso tecnico. Tuttavia le due azioni presentano una analogia funzionale essendo entrambe dirette a contestare lo stato passivo formato dal giudice e a modificarlo. Tale analogia giustifica la coincidenza della disciplina processuale delle due azioni e quindi rende ragionevole la previsione dell'art. 101, II c. cit., nella parte in cui - richiamando l'art. 98 II c. cit. - vieta la riproponibilita' del ricorso per dichiarazione tardiva di un credito al ricorrente non costituitosi in un precedente giudizio. Nemmeno confligge con l'art. 24 Cost. l'art. 101 II c. cit. - costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la mancata tempestiva costituzione del creditore istante comporta l'abbandono della domanda - non essendo ipotizzabile che tale creditore non venga, senza sua colpa, tempestivamente a conoscenza del decreto con cui il giudice delegato fino l'udienza di comparizione delle parti, dovendo detto provvedimento essergli comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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