Corte costituzionale
Sentenza n. 1041/1988
Corte cost., sent. 30 novembre 1988, n. 1041
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1041/1988
- Data di deposito
- 30 novembre 1988
- Data di decisione
- 22 novembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1041
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 100 del 3 febbraio 1963
- art. 2, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- legge n. 6 del 8 gennaio 1952
- art. 128, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
- legge n. 990 del 24 ottobre 1955
- art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- legge n. 160 del 9 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 12961
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE Dinanzi alla esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi e' alcuna ragione di concedere ai titolari di pensioni I.N.P.S. un trattamento privilegiato rispetto a coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici, cui diverse leggi relative alle Casse di previdenza di professionisti equiparano questi ultimi quanto alla pignorabilita' degli assegni corrisposti per crediti alimentari dovuti per legge, fino alla concorrenza di un terzo. La illegittimita' del regime generale di impugnabilita' delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. - che coinvolge anche quelle di invalidita', aventi intrinseca natura di trattamento previdenziale - emerge anche sotto il profilo della violazione dei diritti della famiglia, tutelati dall'art. 29 Cost.. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti per i dipendenti pubblici dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilita' delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. per crediti alimentari (cui vanno equiparati quelli di assegno di mantenimento, nei limiti in cui questo abbia carattere alimentare). - S.n. 155/1987; S.n. 209/1984; S.n. 37/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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