Corte costituzionale

Sentenza n. 1041/1988

Corte cost., sent. 30 novembre 1988, n. 1041

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1041/1988
Data di deposito
30 novembre 1988
Data di decisione
22 novembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1041

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 100 del 3 febbraio 1963
  • art. 2, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • legge n. 6 del 8 gennaio 1952
  • art. 128, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • legge n. 990 del 24 ottobre 1955
  • art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • legge n. 160 del 9 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 12961

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE Dinanzi alla esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi e' alcuna ragione di concedere ai titolari di pensioni I.N.P.S. un trattamento privilegiato rispetto a coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici, cui diverse leggi relative alle Casse di previdenza di professionisti equiparano questi ultimi quanto alla pignorabilita' degli assegni corrisposti per crediti alimentari dovuti per legge, fino alla concorrenza di un terzo. La illegittimita' del regime generale di impugnabilita' delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. - che coinvolge anche quelle di invalidita', aventi intrinseca natura di trattamento previdenziale - emerge anche sotto il profilo della violazione dei diritti della famiglia, tutelati dall'art. 29 Cost.. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti per i dipendenti pubblici dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilita' delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. per crediti alimentari (cui vanno equiparati quelli di assegno di mantenimento, nei limiti in cui questo abbia carattere alimentare). - S.n. 155/1987; S.n. 209/1984; S.n. 37/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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