Corte costituzionale
Sentenza n. 1034/1988
Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1034
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1034/1988
- Data di deposito
- 15 novembre 1988
- Data di decisione
- 27 ottobre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1034
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 29 luglio 1982
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 13282
Sono inammissibili - per mancanza o contradditorieta' di motivazione in ordine alla pretesa lesione di attribuzioni regionali ovvero per errato riferimento a norma (art. 86, terzo comma D.P.R. 616/1977), asseritamente attributiva di competenza gia' abrogata (dall'art. 104 D.P.R. 753/1980) prima dell'emanazione del decreto impugnato - i conflitti di attribuzione, sollevati dalle regioni Toscana, Liguria e Lombardia in relazione all'art. 1 del D.P.R. 29/7/1982 n. 571 ("Norme per l'attuazione degli artt. 15 e 17 L. 24/11/1981 n. 689", recante "Modifiche al sistema penale", per contrasto con l'art. 117 Cost. (come attuato dall'art. 8 D.P.R. 616/1977), nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 ("Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate"); dall'art. 5 della L. n. 837 del 1956 ("Riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree"); e dal D.P.R. n. 753 del 1980 ("Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto").
Massima n. 13283
Poiche' l'art. 7, quarto comma, della legge n. 833/1978, pone alle regioni l'obbligo di esercizio delle funzioni delegate, mediante sub-delega ai Comuni, non e' possibile considerare le disposte deleghe come necessariamente strumentali all'esercizio organico di competenze loro trasferite, in quanto l'obbligo di esercizio delle funzioni delegate mediante sub-delega ai comuni rende evidente che la delega non e' stata disposta per dare organicita' a funzioni proprie della regione, costituzionalmente tutelate, ma e' diretta, semmai a integrare le funzioni dei Comuni, salva l'intermediazione della regione allo scopo di indirizzarne gli interventi (art. 7, secondo comma, D.P.R. n. 616 del 1977). Inammissibilita' dei ricorsi, per conflitto, delle regioni nella parte in cui censurano il D.P.R. n. 571 del 1982 per violazione delle competenze delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978 (artt. 190, 195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837, intitolata "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"; artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n. 256, intitolata "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi"). - cfr. S.n. 559/1988.
Massima n. 13284
E' cessata la materia del contendere in riferimento ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, in relazione all'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal D.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e dall'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 ("Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici"), poiche', con successivo avviso di rettifica il riferimento alle predette infrazioni e' stato soppresso con efficacia retroattiva.
Massima n. 13285
In applicazione del criterio di ripartizione delle competenze definito dall'art. 17, terzo comma, della L. n. 689/1981, in conformita' con l'art. 9 D.P.R. 616/1977, il rapporto necessario per far luogo alle sanzioni amministrative previste dall'art. 32 della stessa legge, va presentato agli uffici regionali ogni qualvolta la violazione attenga a materie affidate alle competenze proprie delle regioni o alle funzioni amministrative delegate alle medesime (Non spettanza allo Stato del potere di indicare gli uffici ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17 L. n. 689 del 1981, per le infrazioni agli obblighi o divieti posti dalla disposizioni di cui - all'art. 124, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (conflitto sollevato dalle tre regioni ricorrenti); - all'art. 180 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (conflitto sollevato dalle tre regioni ricorrenti); - alla legge 20 marzo 1941, n. 366 ("Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani") (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Liguria); - agli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 ("Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento") (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Liguria); - agli artt. 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie"); art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638 ("Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari"); art. 5-bis della legge 12 giugno 1931, n. 924, ("Disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi e uccelli") e art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009 ("Norme per la fecondazione artificiale degli animali"); art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"). Nonche' (nei casi di cui in motivazione): - all'art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili") (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Lombardia); - agli artt. 204, 212 e 213 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia); - agli artt. 1165, 1168, 1172, 1173, 1182, 1183, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1212, 1215; secondo e terzo comma; 1217, 1219; primo comma; 1220, 1221; primo comma; 1223, 1224; primo comma e 1227 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327) (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia); - alla legge 11 novembre 1975, n. 584 ("Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico") (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti) e all'art. 58 L. 1939 n. 1089 conseguente parziale annullamento del D.P.R. n. 571/1982, impugnato.
Massima n. 13286
Spetta allo Stato individuare gli uffici periferici dei ministeri competenti a ricevere il rapporto per l'applicazione delle sanzioni amministrative, alle quali si riferisce l'art. 32 L. n. 689 del 1981, ove tali sanzioni siano conseguenti alla violazione di norme disciplinanti materie di propria competenza, tanto se esercitate da uffici della amministrazione statale, tanto se esercitate dai comuni o da altri enti locali, mentre spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il suindicato rapporto per le violazioni di norme attinenti a materie affidate a competenze regionali, proprie o delegate. Spettanza allo Stato del potere di indicare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: a) art. 669 cod. pen. e artt. 121 e 124, primo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); b) art. 687 cod. pen., artt. 181 e 186 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635 del 1940 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); c) art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Lombardia); d) artt. 1178; 1179; 1180; 1184; 1208; 1210; 1215, primo e ultimo comma; 1219, secondo comma; 1221, secondo comma; 1224, primo comma, 1233, del codice di navigazione, r.d. n. 327 del 1942.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe,
dichiara:
- inammissibili:
il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in relazione all'art.1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, contenente "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma e 17, penultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 intitolata "Modifiche al sistema penale", nella parte in cui indica gli uffici periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma della legge n. 689 del 1981, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977;
il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 (Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate);
i conflitti di attribuzione, sollevati dalle regioni di seguito indicate, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: art. 190 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Liguria); artt. 195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837 (Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree) (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Liguria); artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi) (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);
- cessata la materia del contendere in riferimento ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e dall'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 (Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici);
- che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 124, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (conflitto sollevato dalle tre regioni ricorrenti);
b) art. 180 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (conflitto sollevato dalle tre regioni ricorrenti);
c) legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Liguria);
d) artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento) (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Liguria);
e) artt. 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie); art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638 (Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari); art. 5 bis della legge 12 giugno 1931, n. 924, (Disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi e uccelli) e art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali); art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Liguria),
e annulla, conseguentemente, in parte qua, l'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni, nella parte in cui si riferiscono a materie di competenza regionale come precisate in motivazione:
a) art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);
b) artt. 204, 212 e 213 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia);
c) artt. 1165; 1168; 1172; 1173; 1182; 1183; 1186; 1187; 1189; 1192; 1194; 1195; 1197; 1205; 1206; 1212; 1215; secondo e terzo comma; 1217; 1219; primo comma; 1220; 1221; primo comma; 1223; 1224, primo comma e 1227 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327) (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia);
d) legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
e) art. 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico) (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Liguria).
- che spetta allo Stato indicare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 669 cod. pen. e artt. 121 e 124, primo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
b) art. 687 cod. pen., artt. 181 e 186 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635 del 1940 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
c) art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);
d) artt. 1178; 1179; 1180; 1184; 1208; 1210; 1215, primo e ultimo comma; 1219, secondo comma; 1221, secondo comma; 1224, primo comma, 1233, del codice della navigazione, r.d. n. 327 del 1942 (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: BALDASSARRE Deposito in cancelleria 15 novembre 1988.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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