Corte costituzionale

Sentenza n. 1023/1988

Corte cost., sent. 9 novembre 1988, n. 1023

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1023/1988
Data di deposito
9 novembre 1988
Data di decisione
26 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1023

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 726 del 12 ottobre 1982
  • art. 21, legge n. 646 del 13 settembre 1982
  • decreto-legge n. 629 del 6 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13971

Con riguardo al subappalto o al cottimo di opere commissionate dalla p.a., concessi senza la prescritta autorizzazione, non irrazionalmente il legislatore - analogamente, del resto, a numerose altre fattispecie - ha determinato la pena considerando la particolare gravita' del fatto e commisurandola, in tal caso, al valore complessivo dell'appalto; ne' l'effetto che da cio' consegue - nei casi in cui l'appalto sia di elevato valore - di precludere la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione di sanzioni sostitutive, contrasta con la funzione rieducativa della pena o con i principi di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., i quali si riferiscono, per consolidata giurisprudenza, alla esecuzione e non gia' alla applicazione della pena. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), così come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982 n. 726 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), sollevata dal Pretore di Poggibonsi con ordinanza 9 settembre 1987 in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze