Corte costituzionale
Sentenza n. 1023/1988
Corte cost., sent. 9 novembre 1988, n. 1023
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1023/1988
- Data di deposito
- 9 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1023
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 726 del 12 ottobre 1982
- art. 21, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- decreto-legge n. 629 del 6 settembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13971
Con riguardo al subappalto o al cottimo di opere commissionate dalla p.a., concessi senza la prescritta autorizzazione, non irrazionalmente il legislatore - analogamente, del resto, a numerose altre fattispecie - ha determinato la pena considerando la particolare gravita' del fatto e commisurandola, in tal caso, al valore complessivo dell'appalto; ne' l'effetto che da cio' consegue - nei casi in cui l'appalto sia di elevato valore - di precludere la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione di sanzioni sostitutive, contrasta con la funzione rieducativa della pena o con i principi di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., i quali si riferiscono, per consolidata giurisprudenza, alla esecuzione e non gia' alla applicazione della pena. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), così come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982 n. 726 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), sollevata dal Pretore di Poggibonsi con ordinanza 9 settembre 1987 in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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