Corte costituzionale
Sentenza n. 1016/1988
Corte cost., sent. 9 novembre 1988, n. 1016
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1016/1988
- Data di deposito
- 9 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1016
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 41 del 9 gennaio 1939
- art. 69, comma 1, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
Parametri
Massime
Massima n. 13250
IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONI Al precipuo fine di consentire l'utilizzazione di personale particolarmente idoneo e qualificato - altrimenti svantaggiato ai fini dell'ingresso nella pubblica amministrazione - la legislazione specifica in tema di riscatti e' volta a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'immissione in servizio. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 69, primo comma, regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio. - Cfr. Sent. n. 765/1988
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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