Corte costituzionale
Sentenza n. 1013/1988
Corte cost., sent. 3 novembre 1988, n. 1013
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1013/1988
- Data di deposito
- 3 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1013
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero dell'interno del 7 luglio 1980
- deliberaz. commissione controllo reg. Veneto n. 3319
- deliberaz. commissione controllo reg. Veneto n. 3318
- circolare del ministero industria, comm. e artigianato del 11 novembre 1981
Parametri
- art. 104, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 9 aprile 1959
- art. 104, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 9 aprile 1959
- art. 117, Costituzione
- art. 104, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 9 aprile 1959
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 12852
Spetta alla Regione Veneto la competenza al rilascio dell'autorizzazione a condurre nel proprio territorio scavi a cielo aperto a distanze inferiori rispetto a quelle stabilite nelle lettere a, b, c, dell'art. 104 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. Come la Corte ha affermato, anche in relazione alla materia "cave e torbiere" (sentt. nn. 77 del 1987 e 218 del 1988), il riparto di competenze tra Stato e Regioni relativamente alle funzioni di polizia si e' determinato sulla base della distinzione tra poteri attinenti alla polizia di sicurezza (spettanti allo Stato, 'ex' art. 4 del d.P.R. n. 661 del 1977) e poteri di polizia amministrativa (delegati o trasferiti alle regioni, a seconda che ineriscano a settori materiali oggetto di delega o di trasferimento, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977). Il potere di rilasciare l'autorizzazione a condurre scavi ravvicinati, di cui agli artt. 104 e 105 del d.P.R. n. 128 del 1959, essendo funzionale ad assicurare la sicurezza e la regolarita' dell'attivita' di coltivazione delle cave e, pertanto, riconducibile alle funzioni di polizia amministrativa (concernenti le misure preventive e repressive prioritariamente diretta a far si' che lo svolgimento di attivita' materiali non pregiudichi le persone o le cose), e' da ritenersi trasferito alle regioni. Devono pertanto essere annullate le circolari del Ministro dell'interno n. 10126555/12982 del 7 luglio 1980 e del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato n. 3930984 dell'11 novembre 1981, nelle parti in cui affermano la competenza statale ad adottare l'autorizzazione di cui agli artt. 104 e 105 del d.P.R. n. 128 del 1959, nonche' gli atti della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Veneto - nn. 3318 e 3319 - con i quali sono stati annullati, rispettivamente, il decreto 1 marzo 1983, n. 392, e quello, recante pari data, n. 393, adottati dal Presidente della Giunta della Regione Veneto per autorizzare il compimento di siffatti scavi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che spetta alla Regione Veneto provvedere al rilascio dell'autorizzazione prevista dagli artt. 104 e 105 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 ("Norme di polizia delle miniere e delle cave"), e annulla, di conseguenza:
a) le circolari del Ministero dell'interno n. 10.12655/12982 del 7 luglio 1980 e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 380984 dell'11 novembre 1981, nelle parti in cui affermano la competenza statale ad accordare l'anzidetta autorizzazione;
b) le decisioni della Commissione regionale di controllo sull'amministrazione della Regione Veneto nn. 3318 e 3319 del 17 marzo 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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