Corte costituzionale
Sentenza n. 1009/1988
Corte cost., sent. 3 novembre 1988, n. 1009
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1009/1988
- Data di deposito
- 3 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1009
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, lett.a, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12247
Tra la posizione del coniuge divorziato che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970 e la posizione del coniuge separato con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, cod. civ., si puo' ragionevolmente riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di riversibilita'; trattamento che va comunque riconosciuto, una volta cessata la rilevanza della colpa quale fondamento della separazione (a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 151 del 1975), in ragione dell'esigenza (costituzionale) di tutela previdenziale del lavoratore e dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di previdenza e assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso". - S. n. 286/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. a), della legge 2 febbraio 1973 n. 12 ("Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio"), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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