Corte costituzionale

Sentenza n. 1009/1988

Corte cost., sent. 3 novembre 1988, n. 1009

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1009/1988
Data di deposito
3 novembre 1988
Data di decisione
26 ottobre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1009

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, lett.a, legge n. 12 del 2 febbraio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 12247

Tra la posizione del coniuge divorziato che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970 e la posizione del coniuge separato con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, cod. civ., si puo' ragionevolmente riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di riversibilita'; trattamento che va comunque riconosciuto, una volta cessata la rilevanza della colpa quale fondamento della separazione (a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 151 del 1975), in ragione dell'esigenza (costituzionale) di tutela previdenziale del lavoratore e dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di previdenza e assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso". - S. n. 286/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. a), della legge 2 febbraio 1973 n. 12 ("Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio"), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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