Corte costituzionale
Sentenza n. 1003/1988
Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 1003
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1003/1988
- Data di deposito
- 27 ottobre 1988
- Data di decisione
- 12 ottobre 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1003
Norme oggetto del giudizio
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 28 aprile 1987
- art. 10, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 13 maggio 1987
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 12958
REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE Gli strumenti di contrattazione collettiva regolati dalla legge quadro sul pubblico impiego - ove si prescinda dal loro recepimento in un atto normativo unilaterale riferibile alla sfera statale -, attesa la loro struttura negoziale, non assumono la connotazione tipica dell'"atto dello Stato" alla cui presenza invasiva risulta condizionata la proposizione di un conflitto da parte regionale. E', pertanto, inammissibile il conflitto proposto dalla Regione Lombardia nei confronti dell'accordo sindacale relativo al comparto del personale regionale e degli enti locali, stipulato il 28 aprile 1987 per il triennio 1985- 1987.
Massima n. 12959
REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE Non spetta allo Stato recepire in apposito decreto presidenziale (nella specie d.P.R. 13/5/1987 n. 268) le norme degli accordi sindacali, nella parte concernente il personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, la quale deve, invece, essere oggetto di uno specifico provvedimento regionale di approvazione - anche al fine dell'adeguamento degli accordi ai singoli ordinamenti regionali -, nei cui confronti il decreto suddetto si porrebbe come atto indebitamente condizionante la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, per i vincoli di contenuto potenzialmente derivantine, oltre che come introduttivo, nel procedimento di formazione della disciplina dell'impiego regionale, di una fase espressamente esclusa dall'art. 10 della L. n. 93 del 1983. - v. S.n. 1001 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe nei confronti dell'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale regionale e degli enti locali, stipulato in data 28 aprile 1987;
Dichiara che non spetta allo Stato recepire nel decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268 le norme del suddetto accordo sindacale per la parte concernente il personale delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e conseguentemente annulla lo stesso decreto nella parte in cui ha esteso la propria efficacia a tale personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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