Corte costituzionale

Ordinanza n. 954/1988

Corte cost., ord. 29 luglio 1988, n. 954

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
954/1988
Data di deposito
29 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:954

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9187

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 76, Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento dell'imposta sul reddito, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata manifestamente inammissibile, rientrando nella discrezionalita' del legislatore la determinazione di un limite massimo oltre il quale ritardo e omissione si equivalgono. - O. n. 132/1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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