Corte costituzionale

Ordinanza n. 949/1988

Corte cost., ord. 29 luglio 1988, n. 949

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
949/1988
Data di deposito
29 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:949

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14-quater, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
  • legge n. 33 del 29 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 12949

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI VOLONTARI E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 quater del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 1980, nella parte in cui limita la ivi prevista maggiorazione a titolo di anticipazione ai soli casi in cui la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria ed effettiva non inferiore a settecento, con esclusione, pertanto, della contribuzione volontaria: cio' in quanto, fra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria non sussiste omogeneita', per esserne diversi i presupposti e la rispettiva disciplina e per essere la prima consentita soltanto a fini limitati, mentre la norma censurata ha oggetto e finalita' complessi, che si riferiscono sostanzialmente ad aspetti assicurativi di un rapporto di lavoro in atto, non riscontrabile con riferimento alla contribuzione volontaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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