Corte costituzionale
Ordinanza n. 949/1988
Corte cost., ord. 29 luglio 1988, n. 949
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 949/1988
- Data di deposito
- 29 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:949
Norme oggetto del giudizio
- art. 14-quater, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 12949
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI VOLONTARI E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 quater del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 1980, nella parte in cui limita la ivi prevista maggiorazione a titolo di anticipazione ai soli casi in cui la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria ed effettiva non inferiore a settecento, con esclusione, pertanto, della contribuzione volontaria: cio' in quanto, fra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria non sussiste omogeneita', per esserne diversi i presupposti e la rispettiva disciplina e per essere la prima consentita soltanto a fini limitati, mentre la norma censurata ha oggetto e finalita' complessi, che si riferiscono sostanzialmente ad aspetti assicurativi di un rapporto di lavoro in atto, non riscontrabile con riferimento alla contribuzione volontaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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