Corte costituzionale

Ordinanza n. 948/1988

Corte cost., ord. 29 luglio 1988, n. 948

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
948/1988
Data di deposito
29 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:948

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 2, punto 9, legge n. 825 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 13235

In materia di oneri deducibili le scelte del legislatore sono discrezionali ed insindacabili, purche' non arbitrarie; non e' irragionevole la scelta di determinare nella stessa misura per tutti i lavoratori dipendenti le spese di produzione del reddito dovendosi tener conto della necessita' di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, punto 9 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, 10, 16 e 48 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. nella parte in cui non prevedono la possibilita' per il lavoratore dipendente di detrarre i maggiori oneri cui va incontro quando sia stato trasferito in comune diverso da quello in cui risiede il suo nucleo familiare) - Sentt. nn. 134/1982 e 108/1983; Ord. N. 556/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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