Corte costituzionale
Ordinanza n. 934/1988
Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 934
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 934/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:934
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11959
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita', per asserito contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost. dell'art. 188 dist. att. c.p.c. - nella parte in cui non prevede, per il caso di dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo per intempestiva notifica i poteri del giudice dell'opposizione, se adito, che intenda confermare il decreto dopo aver rigettato l'opposizione - poiche' tale questione pone un problema inerente non al procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui al denunziato art. 188, bensi' al diverso ed estraneo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
Massima n. 11962
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita', in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che "le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche", dacche' tale questione (a prescindere dalla gia' ritenuta ammissibilita' di deroghe normative al principio di pubblicita' delle udienze, determinate da ragioni obiettive e razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte Cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non quella della speciale procedura "a quo". Cfr. anche sent. 50/1989.
Massima n. 11967
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilita' di emissione di decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica italiana, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., poiche' la previsione della norma impugnata non ha concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non e' in discussione la possibilita' o meno di emanare un decreto ingiuntivo che debba essere notificato all'estero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 84, 188 disp. att. c.p.c. e 633 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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