Corte costituzionale
Ordinanza n. 914/1988
Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 914
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 914/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:914
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, n.2, legge n. 121 del 25 marzo 1985
- decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 14107
L'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per piu' versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima applicazione di una normativa, quale, nella specie, quella concernente l'insegnamento nelle scuole della religione cattolica, non puo' essere compiuto nel giudizio di costituzionalita', ove le asserite disparita' siano, come nel caso, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi e' tenuto a dare a quest'ultime esecuzione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, sollevata - in relazione agli artt. 3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione - sotto il profilo dell'esistenza di un vuoto normativo circa le modalita' di esercizio del diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 ("Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"), e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 ("Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"), sollevata, in relazione agli artt 3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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