Corte costituzionale

Ordinanza n. 914/1988

Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 914

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
914/1988
Data di deposito
26 luglio 1988
Data di decisione
7 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:914

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, n.2, legge n. 121 del 25 marzo 1985
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 14107

L'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per piu' versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima applicazione di una normativa, quale, nella specie, quella concernente l'insegnamento nelle scuole della religione cattolica, non puo' essere compiuto nel giudizio di costituzionalita', ove le asserite disparita' siano, come nel caso, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi e' tenuto a dare a quest'ultime esecuzione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, sollevata - in relazione agli artt. 3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione - sotto il profilo dell'esistenza di un vuoto normativo circa le modalita' di esercizio del diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 ("Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"), e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 ("Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"), sollevata, in relazione agli artt 3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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