Corte costituzionale
Ordinanza n. 890/1988
Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 890
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 890/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:890
Norme oggetto del giudizio
- art. 412, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 14007
Manifesta inammissibilita' della questione per esser stato richiesto un intervento normativo rientrante nella discrezionalita' del legislatore e per estraneita' della norma denunziata al tema del giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p., promossa dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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