Corte costituzionale
Ordinanza n. 861/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 861
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 861/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:861
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 12187
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale attinente a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, era stata censurata la norma di cui al terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico del datore di lavoro per infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche' non posto in condizione di intervenire, norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima ' in parte qua' con sentenza della Corte n. 102/1981). - S.n. 102/1981.
Massima n. 12189
Nessuna discriminazione sul terreno della difesa puo' derivare all'imputato dalla opponibilita', nelle successive sedi in cui rilevi, del giudicato di condanna formatosi nel processo penale cui abbia partecipato, ed in cui gli siano stati garantiti tutti i diritti di difesa, tra i quali non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i possibili danneggiati civili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., del comma secondo dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che il condannato in sede penale non possa piu' contestare la propria responsabilita' nel giudizio civile neanche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 cit., sollevata dal Pretore di Modena con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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