Corte costituzionale
Ordinanza n. 850/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 850
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 850/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:850
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 775 del 28 ottobre 1970
- legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 14211
Il principio dell'imprescrittibilita' del diritto a pensione, gia' presente nella passata legislazione e rispondente al concetto che la pensione si pone anche in funzione dell'interesse pubblico alla sicurezza sociale - con chiara destinazione permanente ad un interesse pubblico - e' stato conformemente sancito dal d.P.R. n. 1092 del 1973, senza eccedere i limiti posti dalla normativa di delega, della quale invece e' attuata la finalita' di superare ogni incertezza circa la disciplina in materia e di realizzare la sollecitudine ed economicita' dell'azione amministrativa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - v. S. n. 28/1970.
Massima n. 14212
In materia pensionistica non e' istituibile un utile raffronto fra l'ordinamento delle pensioni ordinarie e quello delle pensioni di guerra. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, denunziato in quanto prevede l'imprescrittibilita' del diritto a pensione, diversamente da quanto stabilito per le pensioni di guerra, per le quali e' sancita la prescrizione quinquennale del relativo diritto). - v. S.n. 125/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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