Corte costituzionale

Ordinanza n. 841/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 841

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
841/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:841

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 29 del 7 febbraio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 12172

Dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152 del 1968 e delle limitazioni ivi poste al conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, risulta manifestamente inammissibile, per difetto del relativo presupposto, la questione di legittimita' costituzionale di disposizioni che consentono deroghe circoscritte alla osservanza di detto regime limitativo, poi caducato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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