Corte costituzionale
Ordinanza n. 841/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 841
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 841/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:841
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 29 del 7 febbraio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 12172
Dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152 del 1968 e delle limitazioni ivi poste al conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, risulta manifestamente inammissibile, per difetto del relativo presupposto, la questione di legittimita' costituzionale di disposizioni che consentono deroghe circoscritte alla osservanza di detto regime limitativo, poi caducato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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