Corte costituzionale

Ordinanza n. 838/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 838

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
838/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:838

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 550 del 27 giugno 1961
  • art. 1, legge n. 523 del 22 giugno 1954
  • art. 1, legge n. 886 del 17 maggio 1938
  • art. 67, lett.F, regio decreto n. 680 del 3 marzo 1938
  • art. 113, decreto del Presidente della Repubblica n. 1029 del 29 dicembre 1973
  • regio decreto legge n. 2411 del 30 dicembre 1937

Parametri

Massime

Massima n. 12876

Sono rimesse alla discrezionalita' del legislatore la determinazione delle modalita' e dei tempi del ricongiungimento ai fini pensionistici, di periodi di servizio prestati presso amministrazioni ed enti diversi, nonche' la parificazione graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori, risultando alcuni di detti periodi privi di copertura previdenziale. Parificazione graduale che e' tanto piu' ragionevole quanto piu' gli interventi perequativi comportano aggravi di bilancio dello Stato. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, R.D.L. 30 dicembre 1937 n. 2411, convertito in L. 17 maggio 1938 n. 886, dell'art. 1, secondo comma, L. 27 giugno 1961 n. 550, dell'art. 1 L. 22 giugno 1954 n. 523, dell'art. 113 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, dell'art. 67, lett. f), R.D. 3 marzo 1938 n. 680, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra dipendenti dello Stato, a seconda che cessino dall'impiego come civili o come militari e all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di retribuzione differita e proporzionata alla qualita' e quantita' di lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione), conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate), 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali), 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 67, lett. f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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