Corte costituzionale

Ordinanza n. 816/1988

Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 816

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
816/1988
Data di deposito
14 luglio 1988
Data di decisione
4 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:816

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 25, comma 2, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9209

E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sollevata per contrasto con l'art. 77 Cost., nella parte in cui assoggetta ad IN.V.IM. per decorso decennio anche gli immobili di proprieta' degli enti pubblici. Sent. n. 410/1988.

Massima n. 9210

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede l'esenzione decennale IN.V.IM. per le I.P.A.B.; identica questione e' stata gia' dichiarata infondata per la sostanziale non omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto. Sent. n. 410/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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