Corte costituzionale
Ordinanza n. 816/1988
Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 816
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 816/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:816
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 25, comma 2, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 9209
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sollevata per contrasto con l'art. 77 Cost., nella parte in cui assoggetta ad IN.V.IM. per decorso decennio anche gli immobili di proprieta' degli enti pubblici. Sent. n. 410/1988.
Massima n. 9210
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede l'esenzione decennale IN.V.IM. per le I.P.A.B.; identica questione e' stata gia' dichiarata infondata per la sostanziale non omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto. Sent. n. 410/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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