Corte costituzionale
Ordinanza n. 808/1988
Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 808
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 808/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:808
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, ultimo co., decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982
- art.unico, legge n. 94 del 25 marzo 1982
Parametri
Massime
Massima n. 14167
Non e' ammissibile il giudizio di costituzionalita' - in riferimento all'art. 77 Cost. - nei confronti di una norma che, contenuta in un decreto-legge non convertito, sia stata riprodotta in successivo decreto-legge, convertito senza modifiche al testo della norma stessa. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.).
Massima n. 14168
In tema di locazioni si giustificano trattamenti differenziati se dipendenti da valutazioni discrezionali del legislatore, connesse alla naturale diversificazione delle situazioni soggettive che il trascorrere del tempo ha prodotto in relazione all'evoluzione della disciplina in materia. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 - cosi' come recepito nell'articolo unico della L. 25 marzo 1982 n. 94 - denunziato in quanto fissa, per la proroga degli sfratti, requisiti di reddito dell'inquilino diversi da quelli previsti in precedenza dal d.l. n. 663 del 1981).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 15, ultimo comma, d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 (così come recepito nell'articolo unico della L. 25 marzo 1982 n. 94) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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