Corte costituzionale

Ordinanza n. 803/1988

Corte cost., ord. 14 luglio 1988, n. 803

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
803/1988
Data di deposito
14 luglio 1988
Data di decisione
4 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:803

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 43, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 41, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 33, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 42, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 37, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 39, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 34, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 44, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 32, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 36, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 40, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 13854

E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale della normativa di cui agli artt. da 31 a 44 L. 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui sarebbe concesso, a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche anteriormente al 1^ ottobre 1983, un trattamento favorevole analogo a quello di amnistia condizionate senza ricorrere alle formalita' costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, trattandosi di questione gia' decisa nel senso della infondatezza e non essendo stati addotti profili od argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte. Ove la stessa questione fosse volta a denunciare una illecita disparita' di trattamento tra chi ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1^ ottobre 1983 e chi lo ha commesso tra tale data e il 19 marzo 1985, soltanto ai primi essendo riservato un trattamento previlegiato, la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, risultando che i reati oggetto dei giudizi 'a quibus' sono stati commessi anteriormente al 1^ ottobre 1983. E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione incidentale di legittimita' costituzionale della normativa di cui agli artt. da 31 a 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui ammette la sanatoria amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di violazione della normativa urbanistica di fonte comunale, in quanto non e' stato offerto alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alle disposizioni comunali impeditive o limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate. - v. S. n. 369/1988.

Massima n. 13855

E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale della normativa di cui agli artt. da 31 a 44 L. 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui sarebbe concesso, a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche anteriormente al 1^ ottobre 1983, un trattamento favorevole analogo a quello di amnistia condizionate senza ricorrere alle formalita' costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, trattandosi di questione gia' decisa nel senso della infondatezza e non essendo stati addotti profili od argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte. Ove la stessa questione fosse volta a denunciare una illecita disparita' di trattamento tra chi ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1^ ottobre 1983 e chi lo ha commesso tra tale data e il 19 marzo 1985, soltanto ai primi essendo riservato un trattamento previlegiato, la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, risultando che i reati oggetto dei giudizi 'a quibus' sono stati commessi anteriormente al 1^ ottobre 1983. E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione incidendale di legittimita' costituzionale della normativa di cui agli artt. da 31 a 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui ammette la sanatoria amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di violazione della normativa urbanistica di fonte comunale, in quanto non e' stato offerto alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alle disposizioni comunali impeditive o limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate. - v. S. n. 369/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte:79) Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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