Corte costituzionale
Ordinanza n. 789/1988
Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 789
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 789/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:789
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9208
La questione di legittimita' costituzionale analoga ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata, e che non prospetti nuovi e diversi motivi rispetto a quelli gia' esaminati, va dichiarata manifestamente infondata. (Nella specie trattasi dell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita). O. n. 586/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Termini Imerese con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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