Corte costituzionale

Ordinanza n. 780/1988

Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 780

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
780/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:780

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 17, decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977
  • art. 6, comma 18, decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977
  • legge n. 43 del 27 gennaio 1978
  • art. 6, comma 19, decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977
  • legge n. 43 del 27 febbraio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 16137

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la mancata impugnazione del d.P.R., nella specie n. 191 del 1979, con il quale sia stato recepito l'accordo nazionale per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali, in attuazione dell'art. 6, d.l. n. 946 del 1977, conv. in l. n. 43 del 1978, non comporta l'inammissibilita' della questione proposta solo avverso tale ultima norma, in quanto l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' di essa, comportando l'illegittimita' derivata del citato decreto presidenziale, sarebbe influente per la definizione del giudizio "a quo".

Massima n. 16139

Secondo quanto gia' affermato in occasione di precedenti decisioni, la disciplina del pubblico impiego " in base ad accordi ", non si identifica con la contrattazione collettiva con efficacia " erga omnes ", prevista dall'art. 39 Cost.. - S. n. 219/1984, O. n. 656/1988.

Massima n. 16144

La disciplina " in base ad accordi " prevista dall'art. 6, commi diciassette, diciotto e diciannove, del d.l. n. 946 del 1977, conv. in legge n. 43 del 1978, per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali,attua "una devoluzione istituzionale di potere normativo", con procedure particolari che, per i suoi tratti peculiari, non e' possibile inquadrare in schemi precedenti. La norma non contrasta con l'art. 39 Cost. ne' per quanto concerne la rappresentativita' dei soggetti stipulanti, la procedura d'intesa e l'efficacia erga omnes ne' per quanto concerne il difetto di legittimazione delle parti ( associazioni di enti locali e di lavoratori) a rappresentare interessi alieni, e la mancanza di criteri per la identificazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative (v. massima B), poiche' " l'ipotesi di accordo " sindacale, costituendo solo un momento od una fase di un piu' ampio iter procedimentale, rimane priva di efficacia fino a che non venga, a conclusione del procedimento amministrativo, emanato il prescritto decreto presidenziale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 39 Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art.6, commi 17, 18 e 19 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, denunziato nella parte in cui stabilisce che il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali viene determinato in conformita' ai principi, criteri e livelli risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale, stipulati tra le rappresentanze del Governo, delle associazioni nazionali degli enti locali e di sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su scala nazionale, e approvati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso). - S. n. 21/1980, 219/1984; O. n. 656/1988.

Massima n. 16145

Questione gia' riconosciuta infondata, in via di principio, relativamente ai parametri invocati, sul presupposto della piena conformita' della disciplina del pubblico impiego in base ad accordi ai principi di rispetto delle autonomie locali, di buon andamento e imparzialita' della P.A.. - O. n. 656/1988.

Massima n. 16146

L'atto formale di approvazione dell'accordo sindacale per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali, previsto dall'art. 6, d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, non e' inquadrabile tra i regolamenti governativi di organizzazione, di cui all'art. 1, l. 31 gennaio 1976, n. 100, essendo esplicitamente escluso per gli enti locali - dal n. 3 dello stesso art. 1 - il ricorso a tale fonte normativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per le finanze locali"), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sede di L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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