Corte costituzionale
Ordinanza n. 780/1988
Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 780
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 780/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:780
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 17, decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977
- art. 6, comma 18, decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977
- legge n. 43 del 27 gennaio 1978
- art. 6, comma 19, decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977
- legge n. 43 del 27 febbraio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 16137
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la mancata impugnazione del d.P.R., nella specie n. 191 del 1979, con il quale sia stato recepito l'accordo nazionale per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali, in attuazione dell'art. 6, d.l. n. 946 del 1977, conv. in l. n. 43 del 1978, non comporta l'inammissibilita' della questione proposta solo avverso tale ultima norma, in quanto l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' di essa, comportando l'illegittimita' derivata del citato decreto presidenziale, sarebbe influente per la definizione del giudizio "a quo".
Massima n. 16139
Secondo quanto gia' affermato in occasione di precedenti decisioni, la disciplina del pubblico impiego " in base ad accordi ", non si identifica con la contrattazione collettiva con efficacia " erga omnes ", prevista dall'art. 39 Cost.. - S. n. 219/1984, O. n. 656/1988.
Massima n. 16144
La disciplina " in base ad accordi " prevista dall'art. 6, commi diciassette, diciotto e diciannove, del d.l. n. 946 del 1977, conv. in legge n. 43 del 1978, per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali,attua "una devoluzione istituzionale di potere normativo", con procedure particolari che, per i suoi tratti peculiari, non e' possibile inquadrare in schemi precedenti. La norma non contrasta con l'art. 39 Cost. ne' per quanto concerne la rappresentativita' dei soggetti stipulanti, la procedura d'intesa e l'efficacia erga omnes ne' per quanto concerne il difetto di legittimazione delle parti ( associazioni di enti locali e di lavoratori) a rappresentare interessi alieni, e la mancanza di criteri per la identificazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative (v. massima B), poiche' " l'ipotesi di accordo " sindacale, costituendo solo un momento od una fase di un piu' ampio iter procedimentale, rimane priva di efficacia fino a che non venga, a conclusione del procedimento amministrativo, emanato il prescritto decreto presidenziale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 39 Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art.6, commi 17, 18 e 19 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, denunziato nella parte in cui stabilisce che il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali viene determinato in conformita' ai principi, criteri e livelli risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale, stipulati tra le rappresentanze del Governo, delle associazioni nazionali degli enti locali e di sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su scala nazionale, e approvati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso). - S. n. 21/1980, 219/1984; O. n. 656/1988.
Massima n. 16145
Questione gia' riconosciuta infondata, in via di principio, relativamente ai parametri invocati, sul presupposto della piena conformita' della disciplina del pubblico impiego in base ad accordi ai principi di rispetto delle autonomie locali, di buon andamento e imparzialita' della P.A.. - O. n. 656/1988.
Massima n. 16146
L'atto formale di approvazione dell'accordo sindacale per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali, previsto dall'art. 6, d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, non e' inquadrabile tra i regolamenti governativi di organizzazione, di cui all'art. 1, l. 31 gennaio 1976, n. 100, essendo esplicitamente escluso per gli enti locali - dal n. 3 dello stesso art. 1 - il ricorso a tale fonte normativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per le finanze locali"), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sede di L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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