Corte costituzionale
Ordinanza n. 757/1988
Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 757
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 757/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:757
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 952 del 12 novembre 1971
- art. 1, legge n. 189 del 26 aprile 1976
Parametri
Massime
Massima n. 15883
Le disposizioni che attribuiscono al Ministro dell'Interno i poteri decisionali in ordine ai mutui assumibili da comuni e province per la copertura di bilanci deficitari, sono volte a realizzare, ai sensi dell'art. 119 Cost., il coordinamento, anche congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza pubblica complessivamente considerata. I criteri decisionali seguiti dal Ministro sono quindi desumibili dagli indirizzi generali della politica finanziaria pubblica, esplicitati nelle leggi finanziarie. Inoltre, le decisioni di diniego o riduzione di importo dei mutui in questione, sono sindacabili dal giudice amministrativo - abilitato ad effettuare anche la richiesta di chiarimenti - per quanto concerne la corretta applicazione sia dei criteri sopracitati nonche' di quelli desumibili dagli indirizzi assunti, in via di massima, nel negare o concedere l'autorizzazione, i quali, peraltro, possono essere ricavati da un confronto con altri provvedimenti adottati nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, l. 26 aprile 1976, n. 189, e 2, l. 12 novembre 1971, n. 952, denunziati in riferimento agli artt. 3, 119 e 130 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977") e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari"), sollevate, in riferimento gli artt. 3, 119 e 130 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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