Corte costituzionale

Ordinanza n. 757/1988

Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 757

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
757/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:757

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 952 del 12 novembre 1971
  • art. 1, legge n. 189 del 26 aprile 1976

Parametri

Massime

Massima n. 15883

Le disposizioni che attribuiscono al Ministro dell'Interno i poteri decisionali in ordine ai mutui assumibili da comuni e province per la copertura di bilanci deficitari, sono volte a realizzare, ai sensi dell'art. 119 Cost., il coordinamento, anche congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza pubblica complessivamente considerata. I criteri decisionali seguiti dal Ministro sono quindi desumibili dagli indirizzi generali della politica finanziaria pubblica, esplicitati nelle leggi finanziarie. Inoltre, le decisioni di diniego o riduzione di importo dei mutui in questione, sono sindacabili dal giudice amministrativo - abilitato ad effettuare anche la richiesta di chiarimenti - per quanto concerne la corretta applicazione sia dei criteri sopracitati nonche' di quelli desumibili dagli indirizzi assunti, in via di massima, nel negare o concedere l'autorizzazione, i quali, peraltro, possono essere ricavati da un confronto con altri provvedimenti adottati nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, l. 26 aprile 1976, n. 189, e 2, l. 12 novembre 1971, n. 952, denunziati in riferimento agli artt. 3, 119 e 130 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977") e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari"), sollevate, in riferimento gli artt. 3, 119 e 130 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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