Corte costituzionale
Ordinanza n. 749/1988
Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 749
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 749/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:749
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge della Regione Molise n. 40 del 9 novembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 13347
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 Cost., dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40, che fissa per l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo la decorrenza del 1^ settembre 1976, posteriore a quella del 1^ aprile 1972 fissata per la generalita' dei dipendenti della Regione, in quanto, prevedendo la legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, la decorrenza in parola dal 1^ aprile 1972 o dalla data posteriore di inizio del servizio, ed essendosi realizzato il trasferimento delle funzioni degli Enti di sviluppo agricolo alle Regioni solo con la legge 30 aprile 1976 n. 386, la norma impugnata non avrebbe potuto fissare una decorrenza anteriore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Molise 9 novembre 1977, n. 40, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40, ("Norme per l'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise") in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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