Corte costituzionale
Ordinanza n. 716/1988
Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 716
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 716/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:716
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, regio decreto legge n. 692 del 15 marzo 1923
Parametri
Massime
Massima n. 15943
Le peculiarita' del rapporto di lavoro del personale addetto a " pubblici servizi, anche se gestiti da assuntori privati " (nella specie: imprese esercenti il servizio pubblico di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua), per la natura e la destinazione delle relative prestazioni, giustificano, nella previsione normativa dell'art. 1, r.d.l. n. 692 del 1923, che l'orario massimo normale di lavoro sia disciplinato mediante il rinvio a " separate disposizioni ". A tale riguardo, la censura che le suddette, particolari disposizioni, non siano state ancora emanate e' superata dall'art. 2108 cod. civ., il quale - intervenuto successivamente alla norma in questione - ha demandato alla contrattazione collettiva la misura della maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario, assicurando, in coerenza con l'art. 36 Cost., un compenso proporzionato alla maggiore penosita' del lavoro protratto oltre gli ordinari limiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, (Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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