Corte costituzionale
Ordinanza n. 715/1988
Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 715
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 715/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:715
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
- legge n. 10 del 4 febbraio 1985
- art. 3, comma 2, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 15638
Manifesta inammissibilita' della questione per omesso accertamento della rilevanza della stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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