Corte costituzionale

Ordinanza n. 715/1988

Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 715

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
715/1988
Data di deposito
23 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:715

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
  • art. 3, comma 3, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
  • legge n. 10 del 4 febbraio 1985
  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
  • art. 3, comma 1, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 15638

Manifesta inammissibilita' della questione per omesso accertamento della rilevanza della stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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